Ricorso cautelare per l’accesso ai documenti sociali e periculum in mora
Nel ricorso d’urgenza per l’ accesso ai documenti sociali il periculum in mora risiede nella necessità, per il socio non amministratore, di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di controllo sulla gestione sociale. Si tratta invero di un diritto non patrimoniale finalizzato anche ad evidenziare criticità nella gestione e ad esercitare tempestivamente le opportune reazioni, dal che discende che l’attesa del giudizio di merito potrebbe pregiudicare gravemente la posizione del socio e i suoi diritti, anche patrimoniali, derivanti dalla partecipazione alla società.
Non esclude l’urgenza la circostanza che il socio abbia chiesto solo dopo alcuni anni l’accesso a documentazione risalente, ben potendo il socio controllare l’operato dell’amministratore ad ampio spettro ed esaminare anche documentazione risalente di qualche anno, al fine di verificarne l’operato e di fare emergere eventuali irregolarità manifestatesi successivamente.
Esclusione del socio di s.r.l.: termine d’impugnazione, abuso dei diritti e periculum in mora per il socio escluso
Il legislatore, omettendo di dettare una disciplina del procedimento di esclusione del socio di s.r.l., ha ritenuto che i presidi generali della disciplina del tipo sociale siano sufficienti baluardi a tutela anche del socio escluso. L’art. 2479 ter c.c. disciplina le modalità di impugnazione delle delibere assembleari assegnando il termine di novanta giorni, salvi i casi di cui al terzo comma. Il termine di cui all’art. 2479 ter c.c. è termine a carattere processuale, e non solo perentorio – a garanzia della certezza dei fatti sociali – ma anche stabilito dal legislatore per assicurare agli interessati un congruo tempo per impugnare. La natura cogente del termine si individua anche in considerazione del principio generale stabilito dall’art. 2965 c.c.: una volta che il legislatore ritiene congruo per le impugnative in materia di decisioni (segnatamente assembleari) nelle s.r.l. il termine di novanta giorni, un termine minore deve ritenersi produttivo di eccessiva difficoltà nella tutela del diritto.
Nulla ostacola il socio escluso dall’impugnativa secondo le norme generali, poiché un rimedio volto a rimuovere una esclusione illegittima deve poter essere utilizzato da colui che di tale esclusione è vittima. Lo statuto non può derogare al termine di impugnazione di novanta giorni stabilito dalla legge all’art. 2479 ter c.c. per la impugnazione delle delibere delle s.r.l.; un eventuale termine previsto potrà ritenersi operante solo riguardo alla durata dell’effetto sospensivo automatico.
La ratio del disposto dell’art. 2378, co. 3, c.c. è quella di evitare che la materia della sospensiva sia trattata autonomamente da un processo destinato a decidere in modo definitivo sulla validità della delibera, mentre non vi è ragione che vieti di anticipare con una sospensiva gli effetti della sentenza, dopo che il merito è stato introdotto, all’interno dello stesso processo, e successivamente all’inizio di questo.
Il socio di s.r.l. che si giovi del suo diritto all’accesso documentale per procurarsi notizie che gli assicurino un vantaggio competitivo sul mercato a discapito della società, cagionandole danno grave, rappresenta un caso di abuso che costituisce un limite allo stesso diritto ispettivo del socio. Diversamente, l’utilizzo dei documenti a fini di difesa processuale non realizza abuso del diritto ispettivo, né sotto il profilo concorrenziale né sotto altro profilo, avendo i soci diritto all’accesso anche nell’interesse proprio, purché non confliggente con quello della società.
Al fine dell’individuazione del periculum in mora, i soci che si ritengono ingiustamente esclusi sono portatori di un interesse a conservare l’esercizio delle loro prerogative sociali, e ciò anche se la società è stata nel frattempo posta in liquidazione. Anzi, poiché la liquidazione è tendenzialmente destinata a portare la società a fine vita, la soddisfazione del loro interesse a potere esercitare il controllo della sua conduzione, nelle forme di legge, e a conseguire le eventuali spettanze economiche finali, appare non differibile.
Limiti del diritto di accesso ai documenti sociali e società in stato di liquidazione
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione, affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto.
Non si tratta quindi di un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata.
Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate.
Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa.
Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
Anche la richiesta di notizie circa l’attività liquidatoria rientra nell’ambito del diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma c.c., ed il fatto che il socio possa essere informato rispetto a taluni aspetti specifici della gestione non esclude il suo diritto ad ottenere una compiuta informazione rispetto all’intera attività svolta dal liquidatore.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va osservato che esso risulta essere connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, posto che il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l’eventuale mala gestio degli amministratori.
Diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto alla consultazione/ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476, co. 2, c.c. configura un diritto incondizionato e riservato al socio di s.r.l. (a prescindere dalla entità del valore della sua quota) che non riveste la carica di amministratore e diretto a consentire l’ispezione sociale ed il controllo sulla gestione degli amministratori. Detto diritto si concretizza nella facoltà del socio di accedere, prendere visione ed estrarre copia in linea generale di tutta la documentazione sociale. Detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo, e non necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore deve essere esercitato con il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo, non potendo appunto il suo esercizio essere connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza, mettendo in condizione la società di poter adempire e senza arrecare pregiudizio alla regolare, efficiente ed ordinata gestione sociale, nonché senza che possa essere arrecato danno all’attività economica della società medesima ed in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi siano in condizione di comprometterne gli interessi.
Nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che, se rese note alla società concorrente, possono portare detrimento.
Contenuto ed estensione del diritto di accesso del socio di s.r.l.
Il diritto di accesso del socio si estende non soltanto ai libri sociali ma a tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché il riferimento normativo ai documenti relativi all’amministrazione appare in sè idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.
Il diritto di controllo così enucleato soddisfa l’esigenza di acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio, nonché all’esercizio dei diritti e degli obblighi, anche di natura fiscale, derivanti dalla partecipazione societaria.
Nel caso in cui l’esercizio di tale diritto, finalizzato alla tutela di una posizione soggettiva del singolo socio, venga impedito od ostacolato, il socio può fare ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. In tal caso, il tribunale può precisare le modalità di consultazione delle scritture contabili
L’art. 2476 c.c. non condiziona l’esercizio del diritto a un interesse specifico e concreto, né fissa limiti all’esercizio del diritto, benchè esso debba comunque essere esercitato secondo i canoni della buona fede e correttezza a tutela dei diritti della società e degli altri soci.
Il diritto di accesso del socio non amministratore di s.r.l. non può essere utilizzato per perseguire interessi e finalità differenti da quelle cui è preordinato; in caso contrario, si verifica un’ipotesi di abuso del diritto, tanto più grave quando le concrete modalità esercitate arrecano un pregiudizio alla società controllata, ovvero quando l’accesso alle informazioni e ai documenti è finalizzata a perseguire un interesse contrario a quello della società
Limiti al diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare.
Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.
L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.
Tuttavia, benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.
Diritto di ispezione, informazione e controllo dei soci amministratori di s.r.l.
La circostanza che la norma di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. attribuisca espressamente al socio non amministratore di s.r.l. il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, funzionale al controllo sull’attività gestoria, non esclude che analogo diritto spetti anche al socio amministratore. Si tratta tuttavia di diritti e poteri che, in tale ultimo caso, trovano la loro ragion d’essere non tanto nell’assunzione della veste di socio, quanto piuttosto nella stessa titolarità della carica gestoria, in forza della quale al socio che sia amministratore competono diritti e doveri di informazione correlati al dovere di agire informato e di vigilare sull’operato degli altri amministratori. Al fine di ottenere la tutela giurisdizionale, il socio che sia anche amministratore non può limitarsi ad affermare di voler esercitare il proprio diritto di ispezione, ma deve anche allegare e provare che tale diritto, il quale gli viene attribuito direttamente dalla titolarità della carica e non dovrebbe nemmeno richiedere l’intermediazione della società per il suo esercizio, sia stato leso e gli sia concretamente precluso.
Riconoscimento in sede cautelare del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l. e applicazione dell’astreinte
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d’urgenza l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l’accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio – ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio – devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell’avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare del diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.
Sulla qualità di socio di s.r.l. ai fini endo-societari
In ambito endo-societario, al fine dell’esercizio dei diritti sociali (nel caso di specie il diritto di accesso alla documentazione sociale), la qualità di socio deve essere attribuita al soggetto il cui atto di acquisto della partecipazione risulta iscritto nel Registro delle imprese. [ LEGGI TUTTO ]