Pagamento del canone di affitto di azienda e invalidità del pegno costituito a garanzia dell’adempimento
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 c.c., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.
Non è ravvisabile alcun difetto di causa del pegno qualora lo stesso risulti costituito a garanzia dell’adempimento di una obbligazione (pagamento del canone di affitto di azienda) derivante da un rapporto contrattuale già esistente e risultando chiaramente determinati sia i soggetti del rapporto, sia l’oggetto della prestazione.
La delibera dell’assemblea dei soci non può essere impugnata dalla società stessa.
Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]
Omessa denuntiatio a favore dei soci prelazionari
Nell’ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all’acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].
Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno [ LEGGI TUTTO ]
La clausola di prelazione statutaria non opera nelle ipotesi di “change of control”.
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di “prelazione rispetto ai terzi” e interpretazione della relativa clausola statutaria in ambito di s.p.a.
La clausola statutaria che preveda a favore dei soci “il diritto di prelazione rispetto ai terzi” nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote di s.r.l., diritto di prelazione, denuntiatio e avveramento della condizione
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono del tutto irrilevanti [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote sociali ed effetti della violazione del diritto di prelazione statutaria
La violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, del tutto a prescindere dalla piena validità dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario. [ LEGGI TUTTO ]
Legittima introduzione a maggioranza di una clausola statutaria di esclusione e di covendita forzata
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis.
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di covendita forzata in uno statuto di s.r.l. che obblighi i soci di minoranza, che non intendano esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, a cedere a terzi acquirenti [ LEGGI TUTTO ]