Illegittimità della delibera di aumento di capitale che obbliga il socio al conferimento in natura
È illegittima la delibera assembleare che, nel quadro di un’operazione di aumento di capitale scindibile, preveda in capo a un socio l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura e, in mancanza di esercizio di tale diritto d’opzione, la possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione sull’inoptato. In tal caso, infatti, il socio verrebbe posto di fronte all’alternativa se perdere la proprietà del bene e mantenere intatta la propria partecipazione o perdere (o vedersi diluita) la propria partecipazione, mantenendo la proprietà del bene.
L’illegittimità della delibera che prevede una tale operazione non verrebbe inficiata da eventuali patti parasociali, dato che essi riguardano i rapporti tra soci e non possono, quindi, determinare il comportamento di questi ultimi verso la società.
Mancato perfezionamento di un’operazione di cessione di quote di s.r.l. e ammissibilità della domanda di sequestro giudiziario dell’assegno bancario consegnato alla cedente al momento della conclusione del contratto di cessione
Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. non è utilizzabile al fine di evitare il pagamento della somma di denaro portata da un assegno bancario, in quanto costituisce uno strumento di cautela “tipico” finalizzato a garantire, in pendenza di un giudizio di merito in ordine alla sussistenza di un diritto in re o ad rem, l’effettivo conseguimento del bene vantato dal richiedente in caso di accertamento del relativo diritto (nel caso di specie, la ricorrente chiedeva il sequestro giudiziario di un assegno bancario consegnato, a titolo controverso, alla controparte in sede di stipula del contratto di cessione di quote di s.r.l. – poi non perfezionatasi a causa dell’esercizio di un diritto di prelazione da parte di uno degli altri soci della società, con dichiarazione contestata – fintantoché non fosse stata accertata l’effettiva sussistenza del diritto in capo alla stessa ricorrente di acquistare le quote).
Pagamento del canone di affitto di azienda e invalidità del pegno costituito a garanzia dell’adempimento
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 c.c., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.
Non è ravvisabile alcun difetto di causa del pegno qualora lo stesso risulti costituito a garanzia dell’adempimento di una obbligazione (pagamento del canone di affitto di azienda) derivante da un rapporto contrattuale già esistente e risultando chiaramente determinati sia i soggetti del rapporto, sia l’oggetto della prestazione.
La delibera dell’assemblea dei soci non può essere impugnata dalla società stessa.
Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]
Omessa denuntiatio a favore dei soci prelazionari
Nell’ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all’acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].
Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno [ LEGGI TUTTO ]
La clausola di prelazione statutaria non opera nelle ipotesi di “change of control”.
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di “prelazione rispetto ai terzi” e interpretazione della relativa clausola statutaria in ambito di s.p.a.
La clausola statutaria che preveda a favore dei soci “il diritto di prelazione rispetto ai terzi” nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote di s.r.l., diritto di prelazione, denuntiatio e avveramento della condizione
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono del tutto irrilevanti [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote sociali ed effetti della violazione del diritto di prelazione statutaria
La violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, del tutto a prescindere dalla piena validità dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario. [ LEGGI TUTTO ]