Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l’art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall’art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.
Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta [ LEGGI TUTTO ]