Congruità del termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di concessione di vendita nel settore automobilistico
In un contratto di concessione di vendita, lo stato di dipendenza economica che i distributori soffrono nei confronti dell’impresa fornitrice è riequilibrato dalla previsione di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte di quest’ultima. Peraltro, la congruità del termine di preavviso deve essere ricondotta nell’ambito delle valutazioni proprie attinenti alla cessazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Il settore della vendita di autoveicoli e pezzi di ricambio, sotto tale profilo, è stato oggetto di regolamentazione comunitaria: dapprima, i Regolamenti UE 1475/95 e 1400/02 hanno stabilito un termine di due anni, riducibile a uno nel caso di riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione, o di parte sostanziale di essa, da parte del fornitore. In tempi più recenti, la mancata riproduzione di una simile previsione nel vigente Regolamento UE 461/10 sembra suggerire che un termine biennale di preavviso per il recesso, senza previsione di termini più contenuti in presenza di obiettive ragioni di mercato, non possa ritenersi pertinente alla necessità di un tempestivo recupero di efficienza da parte del fornitore, risultando tale intervallo di tempo oggettivamente inadatto per la sua eccessiva rigidità a tutelare le ragionevoli esigenze dell’impresa concedente in presenza di situazioni di obiettiva difficoltà, anche tenuto conto del necessario rispetto degli interessi dell’impresa concessionaria; sembra ragionevole, perciò, non vincolare le parti a termini precostituiti.
Nella s.r.l. la durata particolarmente lunga non può essere equiparata a una durata a tempo indeterminato
In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana, preclude l’assimilazione alla fattispecie della società contratta [ LEGGI TUTTO ]
Tutela d’urgenza per asserita nullità di una clausola statutaria e preventiva verifica del presupposto del periculum in mora
In ipotesi di ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità [ LEGGI TUTTO ]
Non equivale a una durata indeterminata la durata di una società per azioni fissata in un termine lungo
Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 3, c.c., la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo. [ LEGGI TUTTO ]
Il recesso validamente esercitato non risente della successiva trasformazione della società
La comunicazione di recesso del socio è atto ricettizio che si perfeziona con la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario, divenendo poi efficace alla scadenza del termine di preavviso ex art. 2285 c.c. Ne deriva che, se dopo l’invio di tale comunicazione [ LEGGI TUTTO ]
La determinazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, affidata all’esperto nominato dal Tribunale, è rimessa all’equo apprezzamento del terzo
Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore.
Termine di efficacia del recesso del socio di società cooperativa
L’organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo formalmente esaminare la dichiarazione di recesso ma anche deliberare in proposito e comunicare la propria decisione al socio. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso convenzionale nelle società cooperative e competenza statutaria
Lo statuto della società cooperativa può legittimamente subordinare l’esercizio del recesso convenzionale alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni, tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione. In un caso analogo, all’organo amministrativo viene accordato il potere discrezionale di verificare la corrispondenza della singola fattispecie concreta alle previsioni statutarie dettate con riferimento all’esercizio del diritto di recesso.
Durata della società eccessivamente lunga e diritto di recesso da un Confidi
La disciplina dell’art. 2437, co. 3, c.c., in forza del richiamo di cui all’art. 2519, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative Confidi. [ LEGGI TUTTO ]
Sul diritto di recesso del socio di società cooperativa Confidi
La disciplina dei Confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non può derogare alla disciplina che regola il diritto di recesso del socio di cui all’art. 2437, co. 3, c.c., che in forza del richiamo di cui all’art. 2519, co. 1, c.c., si applica anche alla società cooperativa. L’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è invero ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento.
Si osserva, inoltre, che ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, una durata molto lontana nel tempo (nel caso di specie 2100) è parificabile a una durata a tempo indeterminato (così già Cass. n. 9662/2013 e lo stesso Trib. Torino n. 2363/2017).