Diritto di ispezione del socio di s.r.l.: presupposti, modalità e limiti
Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza limiti, salvo solo l’abuso.
Tale diritto comprende l’accesso, che deve avvenire in modo ordinato e in tempi congrui, previa anticipata indicazione da parte del richiedente di quali siano (anche per categorie) i documenti che si intendono esaminare (ciò per rendere ordinato l’esame, e senza che ciò vieti in sede ispettiva di esaminare ulteriori documenti collegati o pertinenti, sempre nel rispetto di principi di ordine) ed esclusa qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione di estrazioni e copie da parte del socio o del suo delegato, mentre la società deve consegnare copie di quanto richiesto, previa soddisfazione di eventuali spese.
I limiti imposti dall’abuso e che possono condurre a limitare l’accesso possono essere poi di due ordini: possono derivare dalla pretestuosità, espressa in particolare dalla indebita frammentazione o ingiustificata reiterazione delle richieste; possono venire dalle concrete modalità di accesso quando il socio travalichi i limiti dei suoi diritti; oppure dal fine lesivo e in particolare anticoncorrenziale del socio, ciò di cui devono però essere allegati indici seri. Pur se risulta che il socio abbia esercitato il suo diritto con modalità non ordinate, senza adeguata specifica preventiva indicazione dell’oggetto (il che si riflette sulla sua domanda), e, nel concreto, con abuso nella esecuzione autonoma di estrazioni e copie, altresì va negato che la società possa rifiutare tout court di soddisfare il suo diritto, se adeguatamente esercitato.