Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
Riproduzione online di articoli di giornale e lesione del diritto morale d’autore
La riproduzione online di articoli di giornale, precedentemente pubblicati su testate cartacee, ai quali vada riconosciuta la valenza di opere giornalistiche (pertanto tutelate dalla legge sul diritto d’autore) determina la violazione del diritto morale dell’autore ove la predetta riproduzione avvenga, in violazione dell’art. 40 LDA, senza indicarne la firma.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale e violazione del diritto morale riconosciuto all’autore di un progetto architettonico
Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
L’art. 64 c.p.i. può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, in via analogica e salvo patto contrario, a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al soggetto che l’ha commissionata, restando in capo all’esecutore della stessa solo il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. [Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna accertata la violazione del diritto morale d’autore, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale in quanto, trattandosi di opera realizzata su commissione, spettanti al committente].
Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie
In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all’art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall’art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.
Imitazione delle condizioni generali di un modello contrattuale e diritto d’autore
La legittimazione attiva è una condizione dell’azione, che presuppone l’identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. [ LEGGI TUTTO ]
Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto morale e disconoscimento dell’autore in caso di omessa menzione
Diritto morale d’autore e studi professionali.
Ai sensi dell’art. 36 c.c. gli studi professionali associati – in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica – sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell’associazione.
Il diritto morale d’autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell’autore o del creatore intellettuale dell’opera dell’ingegno. Il diritto morale non può [ LEGGI TUTTO ]
Uso non autorizzato di bozzetti per campagna pubblicitaria e diritto d’autore. Competenza territoriale e titolarità delle opere su commissione
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice [ LEGGI TUTTO ]
Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è [ LEGGI TUTTO ]