Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
Pubblicazione di opere letterarie contenenti riproduzioni fotografiche, non autorizzate, lesive del diritto d’autore spettante agli eredi dell’artista
I diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore.
Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione. [ LEGGI TUTTO ]
Copertine per quotidiani, inserzioni pubblicitarie e diritto d’autore
Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte o coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l’opera. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 7 e 38 della L. 633/1941. (1)
La vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti in una copertina trasparente per quotidiani e la distribuzione gratuita di tale copertina presso esercizi commerciali, per il tramite dei quali la copertina viene resa accessibile agli utenti, costituisce violazione del diritto d’autore e del diritto di sfruttamento economico del quotidiano. (2)
Non può ravvisarsi violazione del diritto patrimoniale d’autore nella condotta degli esercenti commerciali coinvolti nel semplice utilizzo di una copertina per quotidiani contenente inserti pubblicitari, ricevuta a titolo gratuito al solo fine di consentire ai propri clienti una più comoda lettura del quotidiano acquistato dal titolare di ciascun esercizio. (3)
La circostanza che i quotidiani – siano essi inseriti o meno nella copertina trasparente – siano messi a disposizione degli utenti a titolo gratuito, nell’ambito di un rapporto di mera cortesia, è tale da escludere ogni indebito sfruttamento economico da parte del titolare dell’esercizio commerciale, non potendo questo conseguire un vantaggio commerciale da tale attività o creare nocumento all’editore. (4)
Uso non autorizzato di bozzetti per campagna pubblicitaria e diritto d’autore. Competenza territoriale e titolarità delle opere su commissione
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice [ LEGGI TUTTO ]
Titolarità dell’archivio fotografico di opere certificate di una galleria
Non è accoglibile la richiesta di una galleria d’arte, che detiene l’archivio del materiale fotografico di un autore, di inibire agli eredi l’uso delle scannerizzazioni dell’archivio in questione per la realizzazione di un catalogo se la galleria non prova un diritto esclusivo sullo stesso, non essendo sufficiente a tal fine [ LEGGI TUTTO ]
Utilizzo di software da parte di soggetto privo di licenza e ipotizzata duplicazione illecita
Diritto di inedito e titolarità dei diritti di pubblicazione e di messa in commercio
Il diritto di inedito, quale diritto di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera, non appare riconducibile alla sola categoria dei diritti patrimoniali ma rientra nell’ambito delle facoltà personalissime dell’autore, esplicandosi anche attraverso la possibile scelta di non destinare il frutto della propria attività creativa al pubblico. E ciò anche revocando il consenso dato a terzi a procedere alla pubblicazione fino al momento in cui essa non si sia verificata. [ LEGGI TUTTO ]