Richiesta di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l.
La norma di cui all’art. 2476 comma 2 assolve alla funzione di permettere al socio un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei suoi diritti. La portata della suddetta disposizione non si estende soltanto ai “libri sociali”, ma anche a tutti i documenti e alle scritture contabili, ai documenti fiscali e a quelli riguardanti singoli affari sociali. Il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare infatti idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società quali, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale.
Da un punto di vista processuale, il potere di controllo di cui all’art. 2476 c.c. può essere esercitato anche in via d’urgenza, allorquando coesistono il requisito della verosimile esistenza del diritto ed il fondato motivo di temere che, stante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto. La mera partecipazione alla decisione di scissione da parte del socio che richiede l’accesso alla documentazione sociale non può costituire circostanza idonea a giustificare il diniego alla richiesta di accesso.
Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società l’esibizione di determinati documenti sociali elencandoli nel dettaglio deve essere interpretato restrittivamente
Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società, a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio ha fatto valere il suo diritto di informazione ex art. 2476 c.c., l’esibizione di determinati documenti sociali, elencandoli nel dettaglio, deve essere interpretato restrittivamente e non come un elenco aperto [nel caso, il giudice ha respinto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. con cui il socio lamentava che la società non avesse rispettato l’ordinanza cautelare, avendo messo a disposizione solo i documenti elencati dal giudice nell’ordinanza medesima, affermando che il dispositivo dell’ordinanza non autorizzava in alcun modo l’opzione interpretativa proposta dal socio ricorrente].