Parametri per la stima del danno causalmente connesso al compimento degli atti di distrazione degli amministratori
Ai fini della quantificazione del danno arrecato al patrimonio sociale dalle condotte distrattive degli amministratori, non può essere accolto come parametro il valore delle rimanenze di magazzino oggetto di distrazione, in quanto l’assenza delle scritture contabili non consente di ricostruire l’esatta composizione numerica [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.p.a. in fallimento
Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell’intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell’originaria s.p.a. ora in fallimento e attuale amministratrice dell’azienda di famiglia e della newco successivamente [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per operazioni in conflitto di interesse e per distrazione di risorse sociali
All’amministratore (o ai prossimi congiunti dello stesso) non è impedito di essere controparte contrattuale della società; tuttavia la presenza di un conflitto di interesse impone che egli proceda nell’interesse della società ad una rigorosa valutazione dei beni [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratore di s.r.l. e suo compenso
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall’amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci a causa della distrazione e della sottrazione di risorse finanziarie in danno della società
La società danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci nei confronti degli amministratori anche in assenza di una delibera assembleare autorizzativa.
L’azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori e sindaci dà luogo a cause tra loro scindibili.
Il danno “da dissesto” non può essere oggetto di una richiesta da parte del socio, ma solo da parte dei creditori della società e del curatore fallimentare.
I membri del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili anche del danno subito dopo la cessazione dalla carica se la loro colpa ha consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere.
Dissipazione del patrimonio sociale e violazione del dovere di cooperazione con l’Ufficio fallimentare
E’ responsabile nei confronti della s.r.l. – poi fallita – l’amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l’insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per distrazione di beni sociali
Responsabilità dell’amministratore di srl per distrazione di somme
Distrazione di beni aziendali e non sufficienza ai fini del sequestro dei beni degli amministratori
La condotta distrattiva dei beni di un’azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d’uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all’aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante ‘non abbiente’ sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.