Distribuzione selettiva ed esaurimento delle facoltà spettanti al titolare del marchio
Il titolare della privativa industriale può, sussistendone legittimi motivi, opporsi all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti già immessi sul mercato. Può rientrare in questa eccezione la c.d. distribuzione selettiva, sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema. La distribuzione selettiva è considerata una modalità di vendita legittima e, quindi, consentita a condizione che sia limitata a particolari tipologie di prodotti individuati in quelli di elevato livello tecnico per i quali l’acquirente necessita di una specifica assistenza sin dal momento dell’acquisto ovvero di prodotti lusso e di prestigio del relativo marchio, al fine di tutelare gli investimenti a tal fine effettuati dal titolare; i limiti imposti alla libera concorrenza generati da tale modalità di vendita non vadano oltre il necessario e siano stabiliti in modo oggettivo, riferiti a parametri attinenti alle qualità professionali del rivenditore, coerenti con l’obiettivo di assicurare una distribuzione specializzata del prodotto ed applicati in maniera non discriminatoria a tutti gli aspiranti rivenditori. Pertanto, in presenza di un siffatto sistema e delle suddette condizioni, la “prima” immissione in commercio del prodotto, presso i distributori autorizzati, non esaurisce il diritto di privativa che il titolare ha sul marchio; per conseguenza il terzo, che acquista quel prodotto e lo rimette in vendita, viola l’esclusiva del titolare e potrà incorrere nelle sanzioni previste per il contraffattore. Il titolare del marchio può opporsi all’introduzione, in uno stato membro, di prodotti di marchio proveniente da altro Stato membro in presenza di distribuzione selettiva, sempre che (i) il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di attuare una distribuzione selezionata e (ii) sussista sempre un pregiudizio, effettivo o quanto meno potenziale, all’immagine di lusso o di prestigio per effetto della commercializzazione dello stesso che avvenga al di fuori della rete distributiva autorizzata. [Nel caso di specie l’elevato prestigio associato ai prodotti Chantecler è frutto di un’intensa attività e di ingenti investimenti sostenuti nel corso di decenni dalla maison orafa; pertanto la notorietà così raggiunta viene tutelata da Chantecler anche mediante il ricorso ad un sistema di distribuzione selettiva.]
Distribuzione selettiva e tacita accettazione di diverse modalità di vendita.
Può aversi un’autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in presenza di una tolleranza prolungata nel tempo da parte del produttore che si è tradotta in una tacita accettazione di diverse modalità distributive.
Distribuzione selettiva, esaurimento del diritto di marchio e vendita online
L’art. 5, comma 2 c.p.i. è una norma di salvaguardia che consente al titolare del marchio, anche quando abbia “consumato” i suoi diritti di esclusiva, di intervenire per evitare che, in presenza di determinate condizioni, a causa del comportamento del terzo la [ LEGGI TUTTO ]
Il principio dell’esaurimento del marchio e importazioni parallele nell’ambito di un rapporto di distribuzione selettiva
Il principio dell’esaurimento consente al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché [ LEGGI TUTTO ]
Principio di esaurimento nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva di prodotti di lusso
Nell’ambito della distribuzione selettiva regolato dall’art. 1, lett. e, del Regolamento Europeo n. 330 /2010 (che riprende, nella sostanza, quanto indicato nell’art. 1, lett. d, del Regolamento Europeo n. 2790/99), il “principio di esaurimento del marchio” [ LEGGI TUTTO ]