Violazione del divieto di immistione del socio accomandante
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Legittimità dell’assunzione della carica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. da parte del socio accomandante
Non sussistono motivi ostativi all’assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. Non appare, infatti, meritevole di seguito quell’orientamento giurisprudenziale negativo che fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell’ambito della società, atteso che proprio l’art. 2323 c.c. introduce una parziale deroga al divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c., ammessa nella sola eccezionale ipotesi in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) previste dal medesimo articolo. D’altro canto la stessa affermazione secondo cui “l’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario” ha un senso soltanto con riferimento all’accomandante che è nominato a tale carica. Ad opinare diversamente, occorrerebbe concludere che la norma imponga, di necessità, la nomina ad amministratore provvisorio di un soggetto estraneo alla compagine sociale: soluzione che non appare convincente, avuto riguardo alla natura personalistica della società in accomandita semplice ove l’intuitus personae assume primario rilievo. Va da sé che, ove l’accomandante-amministratore provvisorio non dovesse rispettare le limitazioni di cui sopra, tornerebbe ad applicarsi la norma generale ex art. 2320 c.c.
Validità della delibera di esclusione di un socio nelle società di persone
Nelle società di persone è validamente assunta la delibera di esclusione di un socio ove quest’ultimo abbia ricevuto comunicazione della delibera medesima al fine di proporre opposizione. La delibera di esclusione non richiede, infatti, né che siano stati consultati tutti i soci [ LEGGI TUTTO ]
Violazione del divieto di immistione ed esclusione dell’accomandante per inadempimento degli obblighi di conferimento.
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell’impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Esclusione del socio accomandante preposto alla cura della contabilità e divieto di immistione
È illegittima la delibera con cui viene escluso un socio accomandante, incaricato dagli accomandatari alla gestione della contabilità: (i) per non aver fornito a questi la situazione contabile, laddove lo stesso accomandante provi di esser stato impossibilitato alla redazione di detta situazione [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio accomandante in caso di violazione del divieto di immistione
Poiché la violazione del divieto di immistione nella gestione sociale da parte dell’accomandante comporta – ai sensi di quanto espressamente statuito dall’art. 2320, c. 1, c.c. – l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi e poiché il medesimo art. 2320 c.c. non sancisce anche un’estensione della responsabilità del socio accomandante ai rapporti interni della società non può essere considerata giusta causa di esclusione il rifiuto del socio accomandante di assumere su di sé responsabilità sociali, oltre il valore della quota conferita.