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22 Maggio 2024

Presupposti della sospensione del giudizio e ammissibilità di sentenza di condanna condizionata

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., che presuppone l’identità delle parti in entrambi i processi, non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata.

Nel nostro ordinamento processuale, sono ammesse le sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre però che la circostanza condizionante sia tale che il suo avveramento non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo o diverso giudizio di cognizione. Con, questo tipo di pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l’obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata.
Qualora l’efficacia sia, invece, subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo e diverso giudizio di cognizione, la mancanza di certezza ed inequivocità dell’elemento condizionante rende inammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale.

13 Maggio 2022

Improcedibilità dell’azione di condanna nei confronti di società fallita

Nel caso di fallimento di una società, l’azione per l’accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev’essere dichiarata d’ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l’accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L’unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l’ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l’attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.

Nel caso in cui si ricorra allo strumento di cui all’ultimo comma dell’art. 2347 ter c.c. per determinare il valore delle azioni, l’eventuale contestazione avverso la stima di valore di liquidazione delle azioni del recedente effettuata dall’esperto nominato dal Tribunale non soggiace ai  termini del reclamo cautelare né dell’appello di merito, essendo pertanto la contestazione soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti.