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18 Gennaio 2024

Il marchio di fatto nel fallimento

La circostanza che il marchio di fatto non fosse stato menzionato nell’elenco dei beni del fallimento non consente di escludere che detto marchio, ancorché non identificato dal curatore al momento dell’inventario, facesse parte dell’attivo fallimentare, trattandosi di un bene immateriale e quindi di difficile individuazione, vieppiù tenendo conto del fatto che il segno era stato concesso in godimento ad un soggetto terzo e quindi non era immediatamente percepibile dagli organi della procedura, estranei all’organizzazione della società, in assenza di documenti contabili regolarmente tenuti.

Il titolo costitutivo dei diritti di marchio è l’uso del segno e non la creazione dello stesso.

Ai sensi dell’art 669-terdecies cpc, in sede di reclamo possono essere introdotte nuove circostanze solo se sopravvenute, e quindi verificatesi successivamente rispetto al provvedimento reclamato. La norma non legittima invece l’ampliamento, in sede di reclamo, del thema decidendum mediante allegazioni nuove e non proposte in prime cure.

L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria, non solo di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, ma anche del proseguimento o ripetizione delle violazioni in atto. Il periculum è quindi dato dall’attualità della condotta e dalla conseguente sussistenza di un pericolo imminente, dato dal protrarsi dell’utilizzo indebito del segno e dal conseguente incrementarsi dei danni, anche in termini di perdita di quote di mercato che sarebbe assolutamente difficile ristorare pienamente per equivalenti a mezzo di risarcimento all’esito del giudizio di merito.

16 Gennaio 2024

Procedibilità e improcedibilità delle domande relative a un marchio in titolarità di una società fallita

È da ritenersi procedibile di fronte alla Sezione specializzata in materia di Impresa la domanda di nullità del marchio in titolarità di una società medio tempore fallita, proposta con un’azione dichiarativa della nullità del marchio, a cui non consegue alcun obbligo restitutorio, ma soltanto l’inibitoria relativa all’uso del medesimo, poiché non è ravvisabile alcun rapporto di strumentalità necessaria con richieste restitutorie o di condanna al pagamento di somme che potrebbero comportare un depauperamento del patrimonio fallimentare. Ugualmente è procedibile, anche in caso di fallimento, la domanda di accertamento della contraffazione e degli illeciti concorrenziali cui consegue l’emanazione di provvedimenti inibitori.

Non sono procedibili l’azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. e la domanda di trasferimento delle registrazioni e dei domain names, in quanto la regola dell’assoggettamento al concorso formale di ogni credito, dettata dall’art.52 L.F., con nesso di strumentalità e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, ex art.51 L.F., non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso.

19 Maggio 2020

La trasmissione in live streaming è lesiva dell’immagine dell’emittente televisiva e risarcibile ex art. 158 l.d.a. anche in via equitativa

La trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma dell’emittente televisiva costituisce una macroscopica lesione della immagine commerciale della stessa e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti con evidenti ricadute sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica trova regolazione nell’art. 158 l.d.a., liquidabile anche facendo applicazione del parametro equitativo, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, c.c., cui fa rinvio il citato articolo 158 [Fattispecie relativa a trasmissioni in modalità live streaming di prodotti audiovisivi di un’emittente televisiva, mediante le quali venivano messe a disposizione del pubblico su internet incontri calcistici esclusivamente in diretta, senza che le stesse venissero né registrate né mantenute disponibili in differita per il pubblico].

9 Ottobre 2019

Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività

Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.

La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.

Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea.

La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

8 Luglio 2016

La prosecuzione dell’uso del marchio da parte del concorrente convenuto evita il c.d. disuso

L’utilizzo del marchio da parte della parte convenuta può costituire un potenziale vantaggio piuttosto che un potenziale danno per l’attrice, nella prospettiva di una sentenza favorevole a quest’ultima, dal momento che [ LEGGI TUTTO ]