La nullità parziale delle fideiussioni omnibus
In relazione ai contratti di fideiussione omnibus, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell’intesa antitrust nel giudizio di nullità, ex art. 33 l. 287/1990.
L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita, è limitata alle sole clausole contestate e non è estesa all’intero contratto.
La nullità parziale dei contratti di fideiussione è rilevabile d’ufficio solo ove la parte abbia scelto di chiedere l’accertamento della nullità dell’intero contratto.
Allegazione e prova dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario
La mancata prova dell’esistenza di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto o effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali, cagiona l’ inadempimento dell’onore probatorio ex art. 1697 c.c. per cui la domanda volta all’accertamento della nullità del contratto sottoscritto non può essere accolta, e né può trovare accoglimento la domanda subordinata di declaratoria della nullità parziale. Ad ogni modo, l’allegazione generica e non meglio specificata di una negazione della libertà di iniziativa economica e della compressione della propria sfera di disponibilità patrimoniale non consentirebbe, in ogni caso, di per sé sola, di ritenere assolto l’onere probatorio della domanda risarcitoria, né sarebbe applicabile il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., che presuppone l’impossibilità oggettiva ed assoluta di prova del danno nel suo preciso ammontare.
Nullità della delibera assembleare di S.r.l. per “assenza assoluta di informazione”
Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa carenza di convocazione dell’assemblea e non certamente quando manchi una minuziosa esposizione dell’oggetto della delibera nel corso della riunione.
Domicilio eletto in sede di registrazione di marchio e competenza territoriale
Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è [ LEGGI TUTTO ]
Brevetto nel settore farmaceutico: decorrenza degli effetti e qualificazione del requisito dell’attività inventiva
Un’ innovazione è considerata come implicante attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La verifica della sussistenza di questo requisito viene, tuttavia, effettuata ex post, ossia dopo l’invenzione, con conseguente necessità di condurre la relativa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. Più in particolare un’invenzione è ritenuta priva di novità solo allorché, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da una anteriorità che riproduca integralmente i medesimi elementi, anteriorità che deve pertanto consistere in un unico brevetto e non nella sommatoria di due o più brevetti anteriori.
Nullità di un marchio per sussistenza di diritti anteriori
In tema di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, il comma 2 dell’art. 122 c.p.i. riserva l’esercizio dell’azione di nullità al solo titolare dei diritti anteriori (ed ai suoi aventi causa o aventi diritto). Inoltre, ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, si presume sempre la validità del marchio comunitario, che può essere superata solo dalla proposizione di specifica domanda riconvenzionale di nullità.
Registrabilità, contraffazione, nullità e decadenza del marchio di forma
Ai sensi dell’art 122 cpi, la legittimazione e l’interesse ad agire per la nullità o la decadenza di un marchio sussistono in capo a tutti gli operatori economici operanti nel settore di mercato in cui la privativa si riferisce e che siano concorrenti della stessa, essendo questi titolari di un interesse giuridicamente apprezzabile a non essere ostacolati nell’esercizio della loro attività dalla presenza di un titolo decaduto o affetto da nullità, anche quando non abbiano trattato prodotti specificamente interferenti con la privativa. [ LEGGI TUTTO ]
La decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale, le “invenzioni di combinazione” ed il principio di non evidenza
L’articolo 120 c.p.i. deve essere interpretato nel senso che la decisione sull’azione di nullità non può essere pronunciata se pende domanda di concessione avanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti ovvero se pende domanda di opposizione. Esso pone un principio generale secondo cui la decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale non può che essere emessa quando [ LEGGI TUTTO ]