Il requisito del periculum in mora nel sequestro conservativo
Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.
Principi probatori nell’azione cambiaria; condizioni per la proposizione di domande nuove in sede di opposizione a d.i.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.
In tema di azioni cambiarie, l’onere di cui all’art. 66, co. 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l’azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l’esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore. La relativa osservanza è volta ad evitare che il debitore si trovi esposto al pericolo del doppio pagamento, in forza della cambiale e in forza della sentenza che definisce il giudizio intrapreso con l’azione ex causa tendente al pagamento della somma portata dalla cambiale.
Costituisce presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda volta a ottenere il soddisfacimento del credito cambiario la produzione in giudizio degli originali dei titoli cambiari. Infatti, la posizione di legittimo portatore – che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica può essere verificato solo attraverso l’esibizione del titolo in originale – coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.
Dichiarazione confessoria in sede assembleare e decreto ingiuntivo. Profili processuali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità delle domande nuove e delle eccezioni che sono conseguenza delle difese dell’opponente deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell’opposto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell’art. 167 c.p.c., nell’ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo in cui l’opposto a seguito delle difese contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell’opponente, deve proporre a pena di decadenza costituendosi tempestivamente, ex art. 166 e 167 c.p.c., le domande nuove e le eccezioni nuove: il momento preclusivo per queste facoltà per l’opposto è la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente e non la prima udienza ex art. 183 c.p.c.