Revocazione per ingratitudine della donazione avente ad oggetto partecipazioni sociali
La circostanza per cui i donatari abbiano tenuto una condotta non conforme alla volontà del donante [nella specie, l’aver disconosciuto un patto parasociale sottoscritto contestualmente all’atto di donazione, col quale si escludeva dalla gestione della società i donatari, figli del donante] non è sufficiente a configurare, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima, causa di revocazione per ingratitudine, sub specie di ingiuria grave, da intendersi come la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest’ultimo, ove non condivise, ma soprattutto il donatario non può essere privato dell’esercizio di diritti e facoltà che la legge gli attribuisce. D’altronde, imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l’istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall’assenza di corrispettività.
Cessione di partecipazioni e donazione dissimulata: competenza e requisiti dell’animus donandi
La domanda avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di atti di cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) e comma 3 D.lgs. 168/03, anche qualora gli atti di cessione siano anteriori a tale normativa, posto che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Nell’ipotesi di donazioni di partecipazioni societarie in favore di soggetti del tutto estranei alla sfera affettiva del de cuius, la sproporzione tra il valore del bene dichiarato nell’atto notarile e quello di mercato non è un indizio grave dello spirito di liberalità, in quanto è possibile e, anzi, più probabile che una parte del prezzo sia stata versata “in nero”.
Simulazione di cessione di quote societarie
La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull’apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione di quote societarie) difetti dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore. In particolare, l’interesse a ottenere il ripristino della situazione reale è naturalmente connesso alla posizione della parte contrattuale che voglia far accertare giudizialmente detta situazione e, quindi, far accertare, con l’azione di simulazione, l’inefficacia totale o parziale del contratto e i reali rapporti con la controparte.
Revoca di donazione di quote di S.r.l.
La presenza di atti offensivi o gravemente ingiuriosi rileva come causa di revoca della donazione di quote di S.r.l. ai sensi dell’art. 801 c.c. nel caso in cui l’offesa colpisca la sfera morale o spirituale del donante in maniera diretta ed esplicita ed esprima un senso di ingratitudine da parte del donatario tale da rendere oggettivamente grave e potenzialmente lesivo il contenuto della stessa nei confronti del donante. L’onere della prova circa la ricorrenza del comportamento gravemente ingiurioso, della sua consistenza oggettiva e soggettiva, grava, secondo le regole generali, su colui che agisce in revocazione.