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Evocazione illecita di DOP: il caso ‘Parmigiano Reggiano’

L’acronimo “DOP” sta per denominazione di origine protetta e consiste nel nome di un prodotto che ne indica l’origine o provenienza da un certo luogo o territorio, tale che la denominazione diviene garanzia di qualità del prodotto per la rispondenza a un disciplinare di produzione legato al territorio.

Il legislatore nazionale (art. 30 C.p.i.) ed europeo (art. 13 Regolamento UE 1151/2012) delineano un illecito evocativo della DOP, non solo riferito alla denominazione del prodotto, ma anche a qualsiasi altro mezzo o pratica atti a indurre in errore il consumatore sull’origine del prodotto o sulle qualità dello stesso legate alla sua provenienza, talché l’illecito ben può consistere, non solo nell’incorporazione della DOP o nell’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, ma pure nella “vicinanza concettuale” tra la DOP e la denominazione di cui trattasi, o anche nella somiglianza tra i prodotti protetti dalla DOP e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione in sua violazione.

L’illecito evocativo della DOP, come fattispecie imitativa del prodotto protetto, non può consistere tout court nel fatto che viene imitato il prodotto protetto dalla DOP, ma richiede che l’imitazione afferisca alle caratteristiche esteriori identificative della DOP medesima.

Sulla sussistenza del requisito dell’evocazione in tema di prodotti che contrastano con denominazioni di origine protetta. Il caso “balsamico delicato”.

In tema di denominazioni di origini protette, spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza del presupposto dell’evocazione, per tale intendendosi il collegamento che si instaura tra prodotti di apparenza analoga e con denominazioni di vendita che presentino una similarità fonetica e visiva (salvo il caso in cui tale similarità sia dipesa da circostanze fortuite). [ LEGGI TUTTO ]

La denominazione di origine protetta: ordinanza d’ingiunzione per violazione dell’ art. 5, comma I, D.lgs. n. 297/2004

Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, non può dirsi abrogato in seguito all’entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. [ LEGGI TUTTO ]