La non acquistabilità a titolo originario del diritto d’autore mediante possesso. La tutela autorale del doppiaggio
Il possesso del corpus mechanicum non è idoneo a fondare l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà autorale ivi prodotto il quale, per la sua immaterialità, non si presta ad un godimento esclusivo.
Il diritto del doppiatore sorto in costanza di licenza permane nel suo patrimonio anche ove il diritto di riproduzione del film venga meno.