Azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e onere della prova
L’azione di responsabilità sociale ex art. 2392 c.c. contro gli amministratori ha natura contrattuale sicché su chi promuove l’azione spetta esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva con riferimento agli addebiti contestati dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.
Qualora i comportamenti addebitati non siano in sé vietati dalla legge e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà o dal dovere di diligenza, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza.
Azione di responsabilità contro gli amministratori e violazione dei doveri di lealtà e diligenza
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di un società, l’attore che agisce in giudizio per far valere ex art. 2476 c.c. la responsabilità di costoro, non può limitarsi ad invocare genericamente il compimento da parte degli stessi di atti di mala gestio, ma è tenuto ad allegare le condotte presupposto della responsabilità e a provare la violazione da parte degli amministratori dei doveri ad essi imposti dalla legge e/o dell’atto costitutivo della società, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione e il danno verificatosi. Qualora i comportamenti degli amministratori non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto ma siano violativi dei doveri generali di lealtà e diligenza, l’attore ha altresì l’onere di fornire la prova di quegli elementi di contesto che dimostrino che la condotta dell’amministratore ne costituisca l’inadempimento.
Inadempimento dei patti parasociali
I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul piano “parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali tra i soci, non invece sul piano “sociale”, avente ad oggetto l’organizzazione della società. [ LEGGI TUTTO ]
Divieto di non concorrenza e cessione di quote
Il divieto di non concorrenza ex art. 2557 c.c. è applicabile in via analogica all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione societaria, ove detto trasferimento realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo [ LEGGI TUTTO ]