Eccezione di carenza di giurisdizione nell’ambito di un procedimento cautelare
E’ infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare, nel caso in cui almeno uno dei convenuti abbia il domicilio in Italia e possa qualificarsi quale destinatario del provvedimento cautelare, assumendo rilievo in materia il disposto dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda cautelare di riattivazione di un profilo Instagram oscurato
Non trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e pertanto non sussiste la giurisdizione italiana c.d. esorbitante in relazione a una domanda cautelare di ripristino o riattivazione di una pagina Instagram proposta nei confronti della società proprietaria della piattaforma con sede in Irlanda, che aveva provveduto a disattivare tale pagina, in un caso in cui la società ricorrente, che non può qualificarsi consumatore, abbia validamente sottoscritto la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d’uso della piattaforma e la misura cautelare non possa o non debba essere eseguita in Italia. Il provvedimento richiesto, infatti, avente ad oggetto un obbligo di fare, non può che essere eseguito dove le scelte vengono adottate e l’autonomia negoziale viene esercitata, ossia presso la sede irlandese della società resistente, mentre non assume rilievo ed è inconferente rispetto all’ordine di ripristino del profilo Instagram ogni riferimento alla localizzazione degli effetti di quest’ultimo.
Ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter cpc di finanziamenti soci e costituzione del convenuto contumace
Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, [ LEGGI TUTTO ]