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1 Giugno 2021

Eccezione di incompetenza per materia in relazione a fideiussioni

Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
– l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
– ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.

16 Aprile 2020

Concorrenza sleale: presupposti, perimetro applicativo dell’istituto, qualificazione delle condotte anticoncorrenziali, concorso nell’illecito e tutele

Può attestare la natura sleale dell’attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.

Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.

La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].

Incompetenza per materia della sezione imprese

L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.

6 Giugno 2017

Concorrenza sleale tra avvocati: appropriazione di know how, sviamento di clientela e storno di dipendenti

La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare [ LEGGI TUTTO ]