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10 Gennaio 2024

Il diritto del socio alla percezione degli utili. Competenza territoriale e legittimazione ad agire

Affinché un socio di una società di capitali possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio da cui risulti un utile e della decisione dell’assemblea dei soci di destinare l’utile alla distribuzione e non ad altre finalità.

In  tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, il convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.

La legittimazione attiva va intesa come titolarità astratta dal lato attivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto che agisce in giudizio si prospetta come titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore dichiara di agire a tutela di un diritto che egli stesso prospetta come altrui, salve le ipotesi in cui l’ordinamento ammette la c.d. sostituzione processuale. Allo stesso modo, la legittimazione passiva va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come controparte titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest’ultimo caso l’azione sarà inammissibile in rito. Questione diversa, invece, è se il soggetto che agisce in giudizio e che si afferma come titolare del rapporto sostanziale e/o il soggetto che viene convenuto in giudizio e che viene indicato dall’attore come controparte del rapporto sostanziale siano effettivamente tali, perché questi aspetti non attengono all’ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza. Da ciò discende che nel caso di mancata coincidenza tra attore e titolarità concreta della pretesa dal lato attivo e/o tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito.

13 Giugno 2023

Eccezione di incompetenza del territoriale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’impossibilità del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

Tuttavia, l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell’ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell’opposizione.

19 Ottobre 2022

Natura del rapporto associativo nelle cooperative edilizie e riflessi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, in forza del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest’ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell’interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. Da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale. Siffatto obbligo restitutorio non inerisce al rapporto sociale, ma pone il socio nella posizione di mero creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento dal rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, se la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.

Sui poteri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l.

Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare – di tutti gli adempimenti connessi all’attività societaria e alla sua gestione ordinaria e straordinaria quale rappresentante del beneficiario (che per l’effetto è da intendersi privato di ogni conseguente potere connesso e derivante dal ruolo e dalle cariche ricoperte nella indicata società), comprende tutti gli atti e le decisioni che beneficiario poteva assumere nell’ambito della società sia come socio, sia come amministratore.

Competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le società con sede all’estero: la disciplina di cui all’art. 4, co. 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003 trova applicazione anche in caso di c.d. cumulo soggettivo

L’art. 4, co. 1 bis, d.lgs. n. 168/2003 disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 168/2003 nelle quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Tale norma introduce una deroga normativa ai generali criteri di ripartizione territoriale delle controversie in subiecta materia, che non soffre eccezioni o distinguo a seconda che la condizione extraterritoriale riguardi la parte attrice o la parte convenuta. Ciò in quanto, da un lato, la ratio sottesa alla norma de qua (concentrazione, specializzazione, accesso) opera pienamente in presenza di entrambe le predette situazioni soggettive e, dall’altro, il legislatore ha utilizzato, indistintamente, il termine “parte” riferibile tanto all’attore quanto al convenuto, facendo poi esplicito richiamo all’art. 33 c.p.c., peraltro significativamente preceduto dall’avverbio “anche”, non per circoscrivere il perimetro soggettivo di efficacia della nuova disciplina (al solo convenuto), bensì unicamente al fine di meglio precisare, in modo dirimente e risolutivo, che la disciplina ivi stabilita debba trovare applicazione anche nel caso di c.d. cumulo soggettivo, ovverosia di cause con più società convenute, alcuna delle quali di diritto nazionale e altre con sede principale all’estero e, dunque, per prevenire, a priori, la possibilità di fenomeni di c.d. vis attrattiva territoriale della prima (convenuta con sede in Italia) nei confronti delle seconde (con sede all’estero).

7 Luglio 2021

Sull’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale

All’interno del Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari dell’ufficio giudiziario e non questione di competenza.

L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall’art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell’art. 20 c.p.c., dovendo altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati.

29 Dicembre 2020

Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio

Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.

Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.

9 Giugno 2017

Competenza per la violazione di diritti della P.I.: il forum commissi delicti deve essere riferito al luogo di realizzazione della condotta e non alla verificazione del danno

L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell’art. 120 Cpi, che costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 e ss. Cpc. Il criterio di cui all’art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla [ LEGGI TUTTO ]