Responsabilità solidale ed onere della prova del concorso in contraffazione di modello comunitario
Un illecito contraffattivo imputato a più a soggetti per aver asseritamente violato una precedente inibitoria proseguendo nella commercializzazione di un prodotto registrato come modello comunitario ha natura extracontrattuale e può dar luogo a responsabilità solidale tra i concorrenti nell’illecito.
A tal fine, l’attore è onerato sia della prova della contraffazione che della prova del concorso fattivo di più soggetti nella sua realizzazione in base ai principi di diritto comune.
Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei riguardi di un condebitore solidale – nella specie un ricorso cautelare e un successivo atto di citazione – interrompono la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori, con effetti regolati, per tutti i condebitori, dall’art. 2945 comma 2 c.c..
Nel caso in cui venga allegato il concorso della società controllante nella contraffazione posta in essere dalle società controllate, in mancanza di prova di condotte o decisioni concrete e rilevanti ai fini dell’attuazione dell’illecito contraffattivo, non è possibile trasferire sic et simpliciter la responsabilità dell’illecito dalle controllate alla controllante. Del resto, il controllo societario e anche la stessa presunzione di direzione e coordinamento ex artt. 2359 e 2497 sexies c.c. non elidono la distinzione soggettiva fra i vari soggetti giuridici e le individualità delle rispettive responsabilità. Allo stesso modo, il legale rappresentante della controllante non può ritenersi responsabile dell’illecito ex art. 2395 c.c., in concorso con la sua società e le altre società del gruppo, in mancanza di prova di un suo fattivo contributo alla violazione dell’inibitoria.
Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso non è legittimato ad impugnare le delibere sociali
Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende atto della volontà del socio, con la conseguenza che da tale momento il socio perde il relativo status e la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, permanendo in capo ad esso soltanto il diritto di ottenere il rimborso della quota. Ne consegue che, nel caso in cui il socio abbia esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c. – a mente del quale nelle società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni – avendo perso la qualità di socio, per fatti al medesimo ascrivibili, difetta in capo allo stesso la legittimazione in ordine alla possibilità di impugnare le delibere sociali.
Sequestro giudiziario di quota: competenza e presupposti
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può in nessun modo essere derogata. Il tenore letterale dell’art. 669 quater non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di uno studio professionale, interpretazione del contratto ed effetti della risoluzione ex art. 1458
Anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale [ LEGGI TUTTO ]
Effetti della fusione e obbligo della incorporata di non agire in responsabilità contro l’amministratore della incorporante
Si trasferisce ex art. 2504-bis c.c. alla società incorporante l’obbligo eventualmente gravante sulla società incorporata, socia di controllo della prima, di non esercitare, né far esercitare, azioni di responsabilità contro gli ex amministratori della incorporante, ove tale obbligo sia stato validamente assunto dalla incorporata in sede di acquisto della partecipazione di controllo. [ LEGGI TUTTO ]