Sussistenza del rapporto di consorzio per efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto
A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non può, attraverso il tardivo disconoscimento della domanda di iscrizione, confutare l’inesistenza del rapporto e negare la sua qualità di consorziata al fine di sottrarsi all’ingiunzione di pagamento a titolo sanzionatorio, successivamente promossa dal consorzio, per violazione di norme statutarie. Trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il principio secondo cui l’autorità del giudicato, in mancanza di opposizione (o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pur implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Pertanto, la definitività del decreto ingiuntivo presuppone necessariamente l’avvenuta iscrizione dell’ingiunta al consorzio, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Liquidazione quota societaria
Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto sul contratto presupposto
Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo con i relativi effetti preclusivi sia il dedotto che il deducibile.
Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo a seguito della rinuncia agli atti dell’opponente
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cui deve logicamente assimilarsi l’opposizione proposta e rinunciata, ha efficacia di giudicato c.d. esterno e preclude, pertanto, ogni futura impugnazione negoziale avente a oggetto il contratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione (cosi come all’opposizione proposta e rinunciata) copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedente al ricorso per ingiunzione non dedotti con l’opposizione (in quanto non proposta ovvero proposta e rinunciata).
Collegamento contrattuale tra contratto di cessione di quota e contratto di cessione del ramo d’azienda. Trasferibilità di attestazione SOA. Cessione di quote e interessi moratori
Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quota di società e il contratto di cessione del ramo d’azienda (di cui la quota non è parte) è necessario che sussistano: (i) una “unitarietà dell’interesse globalmente perseguito”; [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per messa in liquidazione di società conseguita a false rappresentazioni di perdite in bilancio e ne bis in idem
Una volta passata in giudicato la sentenza che ha respinto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di un esercizio, confermandone la legittimità, non è più possibile agire contro gli amministratori per il risarcimento del danno derivato dalla falsa rappresentazione delle perdite in quel bilancio.