Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio
L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l’alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell’organizzazione sociale.
La denunciato (ossia l’inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell’art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.
Il caso Mediaset-Vivendi: è pienamente valido l’acquisto di azioni effettuato in violazione dell’art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE
L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato e non è appannaggio di soggetti rimasti estranei alla pattuizione. [ LEGGI TUTTO ]
L’interpretazione dei patti parasociali
Gli accordi tra le parti, e in particolare il patto parasociale, vanno letti nel contesto in cui si sono formati. Ai sensi dell’art. 1362 c.c. si pone la necessità di svolgere il processo interpretativo tenendo conto del complessivo tenore dell’atto e della comune volontà dei contraenti, anche con riferimento agli effetti pratici che il patto intendeva produrre.
Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva [ LEGGI TUTTO ]
Rigetto di impugnativa di delibera per asserita violazione dello statuto
In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell’amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell’organo amministrativo, eventuali accordi sui meccanismi di nomina non possono essere che intesi come “patti parasociali” [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione ed efficacia di patto parasociale. Delibera di scioglimento della società e convocazione su impulso dei soci
Qualora un sindacato di voto rinvii a un contratto di cessione di partecipazioni sociali (o di costituzione di usufrutto sulle stesse) a sua volta contenente una clausola relativa all’esercizio del diritto di voto del cessionario (o del nudo proprietario in virtù di convenzione contraria ex art. 2352, co. 1, c.c.), statuendo che il contratto di cessione costituisce parte integrante ed essenziale del sindacato, [ LEGGI TUTTO ]