Recesso dal contratto preliminare di cessione di partecipazioni
Ai sensi di cui all’art. 1385 c.c., alla dazione a titolo di caparra confirmatoria di una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili consegue l’attribuzione, alla parte non inadempiente, del diritto potestativo di sciogliersi dal contratto a fronte dell’inadempimento di non scarsa importanza e colpevole della controparte, nonché del diritto di ritenere la caparra qualora la parte non inadempiente l’abbia ricevuta, ovvero del diritto di ottenere il pagamento del doppio qualora la parte non inadempiente l’abbia corrisposta. Il diritto di recesso è una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l’inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455 e 1457 c.c.), dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento.
In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittimi la dichiarazione di scioglimento del contratto, potendo il termine di adempimento reputarsi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere che, decorso inutilmente il termine, l’utilità che essi intendevano conseguire dal contratto sia ormai perduta. L’essenzialità del termine per l’adempimento non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga chiaramente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare appunto perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 93 e ss. l. fall. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo, con la conseguenza che la domanda diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.
Omesso pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di cessione di quota
L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
Cessione di quote di srl e clausola risolutiva espressa: gli effetti retroagiscono
Il contratto di cessione di quote di s.r.l. va risolto per inadempimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l’attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, non avendo l’acquirente corrisposto [ LEGGI TUTTO ]