I canoni ermeneutici nell’interpretazione delle clausole contrattuali
Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti addirittura nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.