Violazione del divieto di immistione ed esclusione dell’accomandante per inadempimento degli obblighi di conferimento.
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell’impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Esclusione del socio accomandante preposto alla cura della contabilità e divieto di immistione
È illegittima la delibera con cui viene escluso un socio accomandante, incaricato dagli accomandatari alla gestione della contabilità: (i) per non aver fornito a questi la situazione contabile, laddove lo stesso accomandante provi di esser stato impossibilitato alla redazione di detta situazione [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio accomandante in caso di violazione del divieto di immistione
Poiché la violazione del divieto di immistione nella gestione sociale da parte dell’accomandante comporta – ai sensi di quanto espressamente statuito dall’art. 2320, c. 1, c.c. – l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi e poiché il medesimo art. 2320 c.c. non sancisce anche un’estensione della responsabilità del socio accomandante ai rapporti interni della società non può essere considerata giusta causa di esclusione il rifiuto del socio accomandante di assumere su di sé responsabilità sociali, oltre il valore della quota conferita.