Esclusione del socio accomandante
La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa di esclusione ex art. 2286 cc, stante la libertà del socio di conferire o meno ulteriori contributi rispetto al capitale inizialmente conferito.
Esclusione del socio accomandante di società in accomandita semplice
In assenza di specifici patti sociali, non configura una violazione delle obbligazioni sociali del socio accomandante e dunque non costituisce ai sensi dell’art. 2286 c.c. causa di esclusione la irreperibilità del socio o la sua insolvenza, atteso che le uniche obbligazioni ravvisabili nei confronti del socio accomandante – mero socio di capitali – sono quella del versamento del capitale, oltre agli specifici obblighi previsti dalla legge, quale l’obbligo di non concorrenza.