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11 Ottobre 2023

Decadenza dal diritto di voto del socio di s.r.l. moroso e mancata convocazione all’assemblea

Una corretta lettura dell’art. 2466, co. 4, c.c. impone di rilevare che non può esercitare il diritto di voto il socio che non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, che è appunto il “socio in mora”, come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.), sia dall’intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall’esercizio del diritto di voto.

In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo.

28 Ottobre 2022

Presupposti per la vendita della quota del socio moroso ai sensi dell’art. 2466 c.c.

I soci devono eseguire i conferimenti nel termine prescritto, che varia in relazione alle caratteristiche del singolo conferimento e ad eventuali pattuizioni fra socio e società. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo o nello statuto, spetta all’organo amministratvo richiedere ai soci, in qualunque momento, l’immediato versamento di quanto ancora dovuto.

L’art. 2466, co. 1, c.c. statuisce che se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori devono diffidarlo ad adempiere l’obbligazione entro il termine perentorio di trenta giorni. Trattasi di una forma di costituzione in mora ex persona, la quale necessita, ai sensi dell’art. 1219, co. 1, c.c., un’intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Decorso detto termine, in caso di inadempimento del socio, compete all’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2466, co. 2, c.c., la scelta discrezionale di agire nei confronti del socio moroso per l’adempimento coattivo del conferimento, ovvero di vendere, a suo rischio e pericolo – in applicazione dell’istituto della vendita per conto di chi spetta ex art. 1515 c.c. –, la quota agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione e per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.

In tema di querela di falso, il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso deve anche compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, per evitare di dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, co. 2, Cost.

25 Luglio 2022

Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia

La società cooperativa edilizia che agisca per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale, è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del credito fatto valere, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento del socio; sarà quest’ultimo a dover fornire la prova dell’avvenuto adempimento.

Le conseguenze della mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio di s.r.l.

Il conferimento effettuato dal socio mediante compensazione tra il relativo debito incombente su quest’ultimo verso la società ed un credito a sua volta vantato dal socio medesimo nei confronti dell’ente è legittimo solamente nell’ipotesi di aumento del capitale sociale – nella quale tale modalità di estinzione del debito del socio non determina un pregiudizio per i creditori e la società – e non invece nell’ipotesi di versamento dei decimi del capitale originario, in quanto i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni inidonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale.

In caso di morosità del socio ex art. 2466 c.c., il recupero forzoso del credito costituisce una mera facoltà per gli amministratori e non un obbligo. Come infatti lasciato intendere dall’espressione “qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti” contenuta nell’art. 2466 c.c., l’esercizio di tale azione viene rimesso alla discrezionalità dell’organo amministrativo, che può determinarsi nel senso di non procedere preventivamente nei confronti del socio moroso (ad esempio, per il verosimile difficile recupero del credito), senza dover fornire in proposito apposita giustificazione in assemblea.

L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, in quanto il voto espresso sia ispirato al perseguimento di un interesse – di maggioranza – personale ed antitetico a quello sociale, oppure esso sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza. Ai fini dell’annullamento della deliberazione assemblare, per eccesso di potere, è necessario provare che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure che esso fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto. L’onere della prova non deve ritenersi limitato ai sintomi dell’abuso della regola di maggioranza manifestatasi prima dell’azione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza.

15 Marzo 2021

Le ipotesi e l’operatività della esclusione del socio di srl

A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque, consentita anche nella generale ipotesi dei gravi inadempimenti alle obbligazioni incombenti sul socio), nella società a responsabilità limitata la cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo:
a) nell’ipotesi del mancato versamento dei conferimenti dovuti per la liberazione della quota di capitale sottoscritta (in sede di costituzione o in sede di aumento reale del capitale sociale) ed all’esito del procedimento previsto dall’art. 2466 c.c.;
b) ovvero ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dall’atto costitutivo. In tal caso, perché lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio possa operare è necessario che i. le cause di esclusione siano previste espressamente e tassativamente da una clausola statutaria che siano applicate per le situazioni di fatto e/o di diritto verificatesi successivamente alla loro introduzione (per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima ‘sanzione privata’, conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa); ii. integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis).

In ogni caso, le ipotesi di esclusione del socio cui agli artt. 2466 c.c. (esclusione del c.d. “socio moroso”) e 2473 bis c.c. (esclusione per giusta causa) sono due istituti del tutto autonomi e diversi e, comunque, non sovrapponibili.

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non potrà mai unilateralmente essere risolto per decisione maggioritaria (assembleare o consiliare); né il canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell’esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Come provvedimento conseguente all’annullamento della delibera di esclusione del socio il Giudice può ordinare all’Amministratore di iscrivere nel Registro delle Imprese il reintegro del socio e può attribuire al socio stesso, in caso di inerzia dell’Organo gestorio, il potere di agire in via surrogatoria per ottenere detta iscrizione.

Il socio di srl – che sia stato escluso con deliberazione dell’assemblea sociale – ha la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di esclusione.

19 Aprile 2019

Indennità di occupazione sine titulo dell’alloggio sociale a seguito di esclusione per morosità del socio di cooperativa

Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.

20 Febbraio 2018

Competenza ed esclusione del socio moroso dalla cooperativa e condanna del medesimo al rilascio dell’alloggio sociale, al pagamento dei canoni dovuti e all’indennità di occupazione sine titulo

In forza di quanto statuito dall’art. 3 del D.Lgs. 27/06/2003 n. 168, come modificato dall’art. 2 del D.L. 24/01/2012 convertito in L. 24/03/2012 n. 27, sussiste la competenza funzionale del Tribunale specializzato in materia di Impresa a decidere in merito alle controversie che riguardano l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario relativo alle Società Cooperative (Titolo VI c.c.).

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12 Ottobre 2017

Società cooperativa a proprietà indivisa: esclusione del socio moroso e indennità di occupazione sine titulo

Nelle Cooperative a proprietà indivisa, le singole unità immobiliari sono assegnate ai soci in godimento, senza trasferire a questi la proprietà. Il presupposto necessario e sufficiente per poter ottenere in godimento l’alloggio è lo status di socio della cooperativa. Ne consegue che [ LEGGI TUTTO ]