Risarcimento danni per occupazione sine titulo dell’alloggio da parte del socio di cooperativa edilizia escluso
In caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio, regolarmente deliberato e comunicato, oltre al diritto di ottenere il pagamento dei canoni per aver occupato l’alloggio sociale sine titulo, la società ha diritto al risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità dell’immobile. Detto risarcimento, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., dev’essere quantificato e liquidato in misura pari al canone pattuito, poiché la disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concesso l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine fissato dal rapporto senza averne titolo. In questa ipotesi dal vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione deriva un danno per il concedente che ha come misura certa il corrispettivo periodico stabilito nel contratto.
Efficacia della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e cessazione dei benefici derivanti da detta qualità
Il privilegio della concessione di un bene immobile in forza della qualità di socio di società cooperativa cessa con la delibera di esclusione adottata ai sensi dell’art. 2533 c.c., momento dal quale il bene deve considerarsi detenuto senza titolo con relativo diritto della società cooperativa all’immediato rilascio in suo favore del predetto alloggio e il relativo obbligo in capo al socio di provvedervi.
L’importo corrispondente ai canoni a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo deve essere quantificato in applicazione della disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione), il quale costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza più averne titolo.
Esclusione del socio di società cooperativa per morosità nel pagamento del canone dell’alloggio assegnato
In tema di esclusione del socio da società cooperativa edilizia – rilascio – pagamento canoni e indennità di occupazione
Quantificazione dell’indennità per occupazione sine titulo dovuta dal socio escluso di cooperativa edilizia
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. – il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).
Delibera esclusione socio società cooperativa
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione. Pertanto, anche l’eventuale incompletezza o la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica), divenendo, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
Difetto dell’interesse ad agire nella richiesta di accertamento di un mero fatto non oggetto di controversia
La domanda giudiziale con cui l’organo amministrativo di una cooperativa chiede di accertare e dichiarare la validità della propria delibera che ha escluso il socio moroso non è meritevole di accoglimento per difetto della condizione dell’interesse ad agire, in quanto non è stato dedotto alcun elemento di incertezza oggettiva di tale fatto.
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Esclusione del socio di cooperativa e domanda di pagamento di somme
Autonomia statutaria nelle società cooperative in merito all’ammissibilità ed esclusione dei soci
La clausola statutaria che consente l’esclusione del socio di una società cooperativa è da ritenersi pienamente valida in quanto le partecipazioni a tali società, in cui tra l’altro assume rilevanza l’aspetto personalistico, è regolata dall’autonomia statutaria ed è sottoposta ad una disciplina che prevede la possibilità di stabilire nell’atto costitutivo le condizioni per l’ammissione dei soci ex art. 2521 co. 3 n. 6 c.c. e sottoposta al vaglio degli amministratori e dell’assemblea, secondo le modalità procedurali di cui all’art. 2528 c.c.; in aggiunta si rileva come ex art. 2521 co. 3 n.7 c.c. e art. 2533 co. 1 n. 1 c.c. sia consentito alle società cooperative di prevedere nell’atto costitutivo specifiche clausole di esclusione.
Rileva inoltre come il cd. principio della “porta aperta” delle società cooperative si traduca esclusivamente nella previsione dell’art. 2524 co. 1 e 2 c.c., secondo il quale il capitale della cooperativa non viene fissato in un ammontare prestabilito e l’ammissione di nuovi soci, con le modalità previste, non determina alcuna modificazione all’atto costitutivo, non comportando in capo all’aspirante socio il riconoscimento di un diritto soggettivo, o di altra posizione giuridica equivalente, ad essere ammesso alla cooperativa (Cass. civ. n. 4259/97; App. Brescia 30.12.1993) in quanto la clausola dello Statuto che prevede condizioni di ammissibilità non ha valore di offerta al pubblico, e la richiesta di adesione al contratto sociale si pone come mera proposta contrattuale demandata alla decisione dell’organo amministrativo, dotato di potere di placet ex art. 2528 c.c. (Cass. civ. n. 12627 del 26.05.2006).
Infine, in merito all’ammissibilità della clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio dalla società cooperativa se questo svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con la società stessa, giova precisare come tale clausola risulta ammissibile, in quanto riconducibile ad una delle clausole legali di esclusione previste dall’art. 2533 c.c., così come confermato dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della previsione secondo la quale è causa di esclusione del socio in virtù dell’attività svolta in concorrenza con la cooperativa ( Cass. civ. 7308 del 05.08.1994).
Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia: competenza del tribunale delle imprese
La domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese – in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione – anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell’immobile e (ii) al pagamento dell’importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile.