Necessità di comunicazione individuale al socio ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea
La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.
La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.
Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Deliberazione assembleare avente ad oggetto l’introduzione di clausole di esclusione per giusta causa del socio di s.r.l.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.
Nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di convocazione e di informazione del socio escludendo
La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
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Illegittimità della delibera di esclusione del socio di società cooperativa
E’ illegittima la delibera di esclusione del socio di società cooperativa per presunta compromissione dell’oggetto sociale e dello scopo mutualistico, se dall’istruttoria emerge che essi erano già stati ampiamente compromessi da uno stato economico e finanziario deficitario della cooperativa, rispetto al quale le condotte dell’attore ben poco avrebbero potuto causalmente incidere.
Esclusione del socio di cooperativa per condotta diffamatoria: presupposto, ambito applicativo e sindacato giurisdizionale
Il giudice, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione del socio di cooperativa, è tenuto a riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento di tale deliberazione e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto.
Ai fini della verifica della lesività della condotta diffamatoria nei confronti della società – qualora tale condotta sia stata il presupposto dell’esclusione del socio – non è necessario un previo accertamento in sede penale di tale condotta diffamatoria.
Nessun rilievo può assumere, ai fini dell’esclusione del socio, il tenore di dichiarazioni eventualmente lesive della reputazione o dell’onore della persona dell’amministratore della società.
La delibera di esclusione del socio: requisiti e ipotesi di invalidità.
La delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine sociale deve essere adeguatamente motivata; al contrario, non è previsto il medesimo obbligo per la conseguente comunicazione di esclusione.
Da tale assunto deriva che la comunicazione di esclusione del socio che risulti priva dell’indicazione dei motivi posti alla base della decisione adottata, può rilevare solamente sotto il profilo del termine previsto per l’impugnazione della delibera e non influisce, invece, sull’invalidità di quest’ultima.
Impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.
In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.
In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.
La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.
Esclusione del socio cooperatore deliberata dall’organo amministrativo in regime di prorogatio
In materia di società cooperative l’art. 2533, co. 2, c.c. prevede, per l’adozione della deliberazione di esclusione del socio, la competenza degli amministratori, a meno che l’atto costitutivo non l’attribuisca all’assemblea. L’organo amministrativo può legittimamente deliberare l’esclusione del socio anche dopo essere decaduto per scadenza del termine, stante quanto disposto dall’art. 2385, co. 2, c.c., ai sensi del quale la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. L’istituto della prorogatio, contemplato per le s.p.a. dall’art. 2385, co. 2, c.c., è applicabile anche alle s.r.l., in ragione dell’esigenza del tutto analoga di salvaguardare la continuità dell’organo di amministrazione, che giustifica l’applicazione analogica della disciplina sulla proroga. [Nella specie, il Tribunale ha considerato legittima la deliberazione di esclusione del socio assunta dal CdA in regime di prorogatio di una società cooperativa il cui atto costitutivo prevedeva, ai sensi dell’art. 2519, co. 2, c.c. la sottoposizione della stessa alle norme in tema di s.r.l.].
Inammissibilità della richiesta di revoca del liquidatore e di esclusione del socio in sede di giurisdizione volontaria
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.