Successione nella titolarità degli immobili in caso di società estinta
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d’ufficio assunto a norma dell’art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all’esito dell’estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione indivisa fra i soci superstiti, in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci, nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.
Cancellazione d’ufficio della società ed effetti successori. Azioni del creditore sociale
L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti, non si estinguono (in quanto ne deriverebbe un ingiustificato sacrificio del diritto del creditore sociale) ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, pendente societate, erano limitatamente responsabili o illimitatamente, nel caso contrario; si trasferiscono altresì ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. civ., Sez. unite, n. 6071 del 2013).
Il fenomeno successorio si realizza anche in caso di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., co. VI, disposizione che rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui al 2495 c.c.
Quanto all’azione esercitata dal creditore nei confronti della società – e, di riflesso, sul socio beneficiario di una illecita distribuzione degli utili –, incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’effettiva distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio, trattandosi di elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
In relazione all’azione del creditore nei confronti del liquidatore, quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, risponde in via aquiliana (lesione del diritto di credito del terzo); talché, l’onere probatorio relativo alla sussistenza di tali elementi grava sul creditore. Peraltro, il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che si dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
Responsabilità solidale dei soci e dei liquidatori dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c.
Estinzione del procedimento di accertamento della responsabilità dell’amministratore per mancata integrazione del contraddittorio
Il termine concesso dal giudice per l’integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né innovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c., sicché, [ LEGGI TUTTO ]
La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio
Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.
La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio. [ LEGGI TUTTO ]
Litisconsorzio necessario della srl nell’azione di responsabilità svolta dal singolo socio nei confronti degli amministratori
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
Deposito del bilancio finale di liquidazione – Indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione.
Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione Imprese B del Tribunale di Milano.
Cancellazione volontaria di società di persone, estinzione e prova contraria
La regola dell’estinzione delle società per effetto dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese deve applicarsi anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione dell’art. 2495 c.c., dovendosi precisare soltanto che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.
Per superare la presunzione di estinzione occorre la prova di un fatto dinamico [ LEGGI TUTTO ]
Istanza di fissazione udienza ex D.Lgs. n. 5/2003 e estinzione del processo
Il termine per la notifica dell’ istanza di fissazione di udienza ex art. 8 comma 1 let. c) D.Lgs. n. 5/2003, nel caso di notifica di scritto difensivo di altra parte, è di venti giorni decorrenti dalla notificazione dello scritto stesso, mentre la locuzione “ovvero dalla scadenza del relativo termine“, previsto dalla norma citata, fa riferimento al caso (nella specie non ricorrente) della decorrenza del termine per la notifica di istanza di fissazione di udienza a fronte della mancata replica delle controparti.
Ammissibilità anche dopo le sezioni unite 6070/2013 della cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione dal registro delle imprese di società “prematuramente seppellita”
Il procedimento di cui agli artt. 2191 ss. c.c. è diretto a ristabilire la corrispondenza tra realtà effettuale ed iscrizioni operate dagli organi societari presso il registro delle imprese, a fini di pubblicità legale, in modo da realizzare una piena affidabilità per i terzi delle iscrizioni societarie. Perciò, poichè il presupposto di fatto [ LEGGI TUTTO ]