Azione di responsabilità del curatore del Fallimento di S.r.l. nei confronti di amministratori e sindaci
Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l’azione di responsabilità verso i creditori sociali [ LEGGI TUTTO ]
Inapplicabile agli amministratori della società la disciplina concernente la responsabilità dei soci ex art. 2476 c.c.
Non è invocabile la responsabilità degli amministratori quali soci della s.r.l. fallita ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.. La norma infatti dispone che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”; requisito implicitamente richiesto ai fini dell’applicabilità di tale disposizione è che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche un amministratore della società, in quanto l’amministratore risponde dei danni cagionati dalla sua condotta già ai sensi dell’art. 2476, co. 1 o co. 6, c.c. in forza della titolarità del potere – dovere di amministrazione.
L’errata contabilizzazione delle fatture da emettere rivela una condotta di mala gestio dell’amministratore
In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da conseguire nell’esercizio successivo come risultato di prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati. Non è invece ammissibile che sia utilizzata per appostare somme [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio
L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]