Azione di responsabilità svolta dal fallimento per mala gestio dell’amministratore. Ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.
Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno
Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l’azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).
Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.
Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e quantificazione del danno per violazione di disposizioni tributarie
In caso di omissioni rilevanti sul piano tributario gli amministratori (di diritto e di fatto), in difetto di prova contraria, devono essere ritenuti responsabili dei danni pari agli importi delle sanzioni, degli interessi, degli aggi contestati ed accertati, oltre interessi legali delle singole condotte contestate sino al saldo. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori e del liquidatore della società fallita. Approvazione dei compensi degli amministratori e delibera di approvazione del bilancio
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere [ LEGGI TUTTO ]
Prova e quantificazione del danno nell’azione di responsabilità del curatore fallimentare: la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non legittima ipso facto la determinazione del danno nella differenza tra passivo accertato ed attivo liquidato in sede fallimentare
E’ condivisibile l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9100/2015, secondo il quale: “Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, [ LEGGI TUTTO ]
Parametri per la stima del danno causalmente connesso al compimento degli atti di distrazione degli amministratori
Ai fini della quantificazione del danno arrecato al patrimonio sociale dalle condotte distrattive degli amministratori, non può essere accolto come parametro il valore delle rimanenze di magazzino oggetto di distrazione, in quanto l’assenza delle scritture contabili non consente di ricostruire l’esatta composizione numerica [ LEGGI TUTTO ]
La compensazione dei crediti nei confronti della società debitrice fallita
Il creditore di una società per azioni fallita ha diritto di compensare con i suoi debiti verso la società i crediti che egli vanti verso la stessa, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento della società. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato i crediti verso la società fallita per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento della società o nell’anno antecedente.
L’art. 56, secondo comma, l. fall. limita testualmente ai crediti non esigibili prima della dichiarazione di fallimento la non opponibilità in compensazione ove il debitore del fallito li abbia acquistati dopo l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno antecedente. Da ciò si ricava, a contrario, che il debitore del fallito ben può opporre in compensazione crediti di cui sia divenuto titolare per atti inter vivos posti in essere nell’anno antecedente all’apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, purché detti crediti fossero scaduti e divenuti, dunque, esigibili prima della dichiarazione di fallimento (o dell’avvio della procedura concorsuale).
La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento.
La compensazione legale rappresenta una modalità di estinzione dell’obbligazione che si determina automaticamente, per effetto della coesistenza delle due reciproche posizioni creditorie e rispetto a essa, quindi, non è neppure astrattamente configurabile un’ipotesi di revocatoria ex art. 67 l. fall..
La cessione di un credito, stipulata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, anche se in previsione di detto fallimento e con l’intento di consentire al cessionario, a sua volta debitore del fallito, di far valere in compensazione il credito cedutogli, si sottrae alla revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., non potendo essere considerata come atto del fallito medesimo (o di un terzo che lo sostituisca nella gestione del patrimonio), e resta soggetta alle regole dell’art. 56 l. fall. in tema di compensazione in sede fallimentare, con la conseguenza che la compensazione stessa è opponibile al fallimento, ove il credito ceduto sia scaduto prima dell’apertura della relativa procedura.
Responsabilità degli amministratori per omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento della società
L’omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento, nonché la mancata redazione dei bilanci non postulano, di per sé, la responsabilità degli amministratori di una società fallita. ciò in quanto, tali condotte, impedendo de facto una ricostruzione a posteriori delle vicende patrimoniali in cui si è articolata la vita della società prima del fallimento, osterebbero ad una chiara e precisa individuazione del compimento di atti di mala gestio sulla base dei quali [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.: presupposti, onere della prova, prescrizione, danno risarcibile.
L’amministratore unico di una s.p.a. poi fallita, che rinunci immotivatamente al controllo notarile circa la validità e l’efficacia dei titoli di provenienza dei beni oggetto di compravendita, esonerando peraltro il notaio da ogni responsabilità in relazione all’omesso controllo della legittimazione dell’alienante, pone in essere [ LEGGI TUTTO ]