Legittimo il rimborso dei finanziamenti soci in assenza dell’allegazione dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.
Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.
Il fallimento della società controllata: rapporti con la holding, quantificazione del danno e prescrizione
Relativamente al controllo societario esercitato ex art. 2359 c.c., non si configura l’esistenza e l’operatività di una holding di fatto preposta al controllo e alla gestione di una società poi fallita se non sussistono specifici requisiti: una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa; il comune intento sociale perseguito; l’esteriorizzazione del vincolo societario, tramite la spendita del nome e/o il compimento di attività negoziale nell’interesse della holding; l’organizzazione imprenditoriale autonoma della holding rispetto a quella delle società controllate, volta al coordinamento dei fattori produttivi relativi al gruppo di imprese; l’economicità aggiuntiva ovvero la produzione di un plusvalore dovuto all’attività di direzione e coordinamento (così anche Cass. civ. 20.05.2016, n. 10507; Cass. civ. 18.11.2010, n. 2334). Peraltro, nelle società di fatto tra consanguinei, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, dovendosi basare “su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla “affectio familiaris” e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale” (a proposito Cass. civ. n. 33230 del 16.12.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 15543 del 20.06.2013).
Nella quantificazione del danno subito dalla società e dai creditori, il CTU deve utilizzare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, effettivamente utilizzabile in presenza di situazioni di prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo di tempo considerevole: tale criterio consente infatti di accertare, in modo attendibile, l’effettiva diminuzione patrimoniale della società, in ipotesi di ingiustificata prosecuzione della liquidazione, quando risulta più problematico ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e collegare ad esse un danno al netto dell’eventuale ricavo.
Il termine di prescrizione è quinquennale e decorre, nell’azione sociale di responsabilità, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno (termine che rimane sospeso, ex art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore o del liquidatore, cui si applicano ex art. 2489 co. 2 c.c. le norme in tema di responsabilità degli amministratori), mentre nell’azione a tutela dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre da quando è oggettivamente percepibile l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, dal momento che – in mancanza di prova contraria, offerta dall’amministratore o dal liquidatore, con riferimento ad una data diversa e anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale – si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento (così Cass. civ. n. 24715 del 4.12.2015; Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014).
Azione di responsabilità e società pubblica: i criteri di valutazione della condotta degli amministratori non mutano
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi dell’art. 146 l. fall., la circostanza che la fallita sia partecipata da enti pubblici non costituisce motivo per adottare logiche diverse nella valutazione della condotta dei suoi amministratori, sindaci e direttore generale, i quali sono comunque tenuti a gestire la società diligentemente e in maniera da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario, così da consentire, anche a tutela dei terzi creditori, il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto, in favore degli organi amministrativi e di controllo, non sussiste alcuna ragione per derogare al generale obbligo di diligente gestione societaria, applicandosi la disciplina privatistica della forma societaria prescelta.
La responsabilità dell’amministratore di fatto per condotte distrattive
L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla mancata consegna delle giacenze di magazzino risultanti dalle scritture contabili, che hanno valore confessorio contro chi le ha redatte, tanto con riferimento all’amministratore di fatto, quanto con riferimento a quello di diritto. Resta a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci non restituite nell’esercizio dell’attività di impresa.
Transazione intercorsa tra il sindaco-convenuto e la società fallita successiva alla chiamata in manleva dell’assicuratore
E’ inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l’accertamento della vicenda sostanziale controversa dell’elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.
Responsabilità dell’amministratore di società cooperativa a r.l. per indebiti prelievi, contratti con sé stesso e mancato versamento di contributi ed oneri previdenziali
I versamenti di premi INAIL, di contributi INPS e di importi dovuti a titolo di imposta, costituiscono l’oggetto di altrettanti basilari obblighi incombenti sull’amministratore, il cui mancato assolvimento genera a carico della fallita sanzioni e interessi di mora di cui egli deve interamente rispondere alla massa dei creditori.
La rendicontazione dell’utilizzo di denaro sociale oggetto di prelievo, volta a dimostrarne il corretto utilizzo, incombe strettamente e interamente sull’amministratore.
Responsabilità degli amministratori, nei confronti del creditore, per prosecuzione di un rapporto contrattuale, con occultamento della perdita del capitale sociale
La gestione dell’impresa sociale in danno ai creditori comportante la perdita del capitale sociale dell’impresa e la conseguente insolvenza fraudolenta celata al terzo creditore ai fini della prosecuzione di un rapporto contrattuale in essere per ulteriori prestazioni a favore della società, commissionate dagli amministratori per conto della stessa e nella consapevolezza di un’insufficienza patrimoniale dell’ente che non avrebbe permesso di soddisfarle, non risulta di per sé idonea a configurare una vicenda di danno diretto al singolo creditore, risolvendosi in una prospettazione di danno arrecato indistintamente alla totalità del ceto creditorio. Come tale, essa è quindi azionabile, dopo il fallimento della società, solo dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 Legge Fallimentare e non dal singolo creditore danneggiato.
Il curatore che agisce in giudizio per l’adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento non è un terzo
Il curatore fallimentare, allorchè agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, rappresenta il fallito, nella cui posizione egli subentra, e non la massa dei creditori. Di conseguenza, il curatore non è un terzo e non può far valere l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti prima del fallimento invocando la mancanza di data certa sul documento ai sensi dell’art. 2704 c.c.
Condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore e quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività
Al fine di imputare all’amministratore colpevole il danno effettivamente derivato dall’illecita prosecuzione dell’attività a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, occorre confrontare i bilanci, vale a dire quello relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento e quello della messa in liquidazione (ovvero, in mancanza, del fallimento), dopo avere effettuato non solo le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi, ma anche quelle derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle norme, si sarebbe dovuti giungere.
L’autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenersi quale condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore. Ne consegue che l’autorizzazione ad agire o a resistere data nel successivo giudizio d’impugnazione produce la sanatoria con effetto ex tunc del vizio di mancata autorizzazione.
Prelievi bancari, bonifici a sé stessi, apprensione di una cassetta di sicurezza da parte dei suoi amministratori e indebito oggettivo
I prelievi bancari, i bonifici a sé stessi e la materiale apprensione del contenuto di una cassetta di sicurezza di una società da parte dei suoi amministratori integrano gli estremi dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che devono essere quindi condannati alla restituzione dell’indebito.