La deliberazione dell’assemblea di s.r.l. assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla
L’art 2479 ter, co. 3, c.c., in tema di invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., sancisce la impugnabilità delle decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni, al fine di tutelare il diritto dei singoli soci di partecipare alle deliberazioni societarie. Pertanto, tali delibere sono impugnabili, nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di s.r.l., trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’ art. 2379 c.c. dettato in tema di s.p.a. Posto che la regola dell’art 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni, deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare, ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, con la conseguenza che la deliberazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla. Pertanto, l’omessa informazione e l’omessa convocazione di uno o più soci con diritto al voto determina una fattispecie qualificabile in termini di decisione presa in difetto assoluto di informazione, dovendosi di conseguenza dichiarare la nullità della delibera viziata, se impugnata da chiunque vi abbia interesse, nel termine di tre anni.
Grava sul socio impugnante la delibera assembleare l’onere di provare la falsità delle attestazioni risultanti dal verbale. Il socio può far valere la difformità del verbale rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova, senza dover ricorrere alla querela di falso, non essendo il verbale di assemblea documento dotato di fede privilegiata.
Nel caso di delibera adottata dall’assemblea di una s.r.l. in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci, incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.
Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova [ LEGGI TUTTO ]