Compenso dell’amministratore; rapporti tra processo penale e civile
Nelle società per azioni il compenso per gli amministratori è cristallizzato, ai sensi dell’art. 2389 c.c., all’atto della loro nomina o dall’assemblea dei soci. Sul punto, la disciplina codicistica si limita a fornire le modalità con le quali fissare i compensi degli amministratori determinati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2364 e 2389 c.c., senza fare alcun riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione del quantum. Da ciò consegue che la determinazione di compensi congrui o ragionevoli non costituisce oggetto di un espresso obbligo di legge, né l’assetto normativo individua i criteri in base ai quali tale adeguatezza può in concreto essere accertata, spettando al soggetto che allega l’irragionevolezza fornire una stringente prova delle proprie doglianze.
Le prove assunte in sede penale rispetto a fatti costitutivi identici, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice in sede civile.
Nell’ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno, il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di altro condebitore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali dell’altro condebitore.
Danno arrecato alla società per utili illecitamente distribuiti
In tema di società di capitali non vi è diritto individuale del singolo socio a conseguire gli utili posto che tale diritto sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci. Prima di tale momento, gli utili “appartengono” alla società; è ben vero che la deliberazione di distribuzione dell’utile di esercizio oltre che essere presa dall’assemblea dei soci al momento dell’approvazione del bilancio può esser adottata anche in un momento successivo ma necessita pur sempre che questo momento successivo sia anteriore al prelievo poiché è l’adozione della delibera di distribuzione che genera il diritto stesso alla percezione degli utili in capo ai soci. In assenza di una delibera anteriore alla distribuzione, infatti, detti prelievi di pretesi “utili” sono illeciti tout court avvenendo quando i soci non possono vantare nessun diritto alla suddetta distribuzione, né tale illiceità risulta venir meno in forza di una delibera, intervenuta ex post, non potendo essa “sanare” un illecito già consumato ed integrato da prelievi di somme su cui i soci non potevano vantare alcun titolo.
Anche il credito litigioso legittima l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria: irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini dell’attribuzione della qualità di creditore ex art. 2901 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, tenuto conto della sua precipua finalità, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, sussiste [ LEGGI TUTTO ]