Apertura della liquidazione giudiziale e potere di sostituzione del mandante per i crediti pecuniari nell’ambito di accordi di partnership
Nell’ambito di un accordo di partnership, la possibilità per il mandante soggetto a procedura di liquidazione giudiziale di sostituirsi al mandatario, che ha finanziato l’operazione d’investimento in una terza società, nell’esercizio del suo diritto di credito verso quest’ultima è preclusa, perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario in contrasto con quanto previsto dagli artt. 1705 e 1721 c.c., perché qualora la società terza pagasse al mandante fallito, la mandataria si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel passivo della liquidazione giudiziale, vedendosi soddisfatto in moneta concorsuale.
Finanziamenti effettuati dai soci a favore della società
L’art. 2467 c.c. affronta la questione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio.
Nel caso in cui i soci, anziché conferire capitale, dispongano un “prestito soci” a favore della s.r.l. (ossia effettuino un semplice finanziamento), il rischio dell’impresa viene trasferito agli altri creditori. Tuttavia, così facendo – ossia evitando il ricorso a versamenti di capitale o, comunque, a fondo perduto – il socio intende, innanzitutto, garantirsi la restituzione di quanto erogato alla società, addossando invece agli altri creditori il rischio di un’eventuale insolvenza della società.
Proprio in considerazione di ciò, l’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti soci a favore della s.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora si tratti di finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Il fondamento della postergazione ex art. 2467 c.c. è proprio quello di sanzionare i soci che, erogando il finanziamento, hanno eluso il rischio del conferimento di capitale, determinando, in questo modo, un danno agli altri creditori sociali.
Il rischio collegato all’aumento degli apporti da parte dei soci a titolo di capitale di debito è che la società si venga a trovare in una situazione di sottocapitalizzazione.
La sottocapitalizzazione nominale va tenuta distinta dalla c.d. sottocapitalizzazione materiale: infatti, mentre la prima si caratterizza per l’insufficienza del capitale di rischio e per la copertura del fabbisogno finanziario mediante la assunzione di debiti, nella seconda, invece, la società risulta essere materialmente priva di mezzi adeguati, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di somme ottenute a titolo di debito.
È estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 c.c.
Principio di “libertà finanziaria” (Finanzierungsfreiheit) nelle società
I soci non possono essere obbligati ad eseguire prestazioni finanziarie nei confronti della società ulteriori ai conferimenti cui si sono obbligati con la stipulazione dell’atto costitutivo o nel contesto di successivi aumenti del capitale sociale.
La deliberazione dell’organo amministrativo che abbia ad oggetto (o per effetto) obblighi di prestazioni finanziaria da parte dei soci nei confronti della società non ha alcuna efficacia nei confronti di questi a meno che non ne consti l’espresso consenso.
Versamento a titolo di finanziamento, mancato ingresso nella compagine sociale e incompetenza del Tribunale delle imprese sull’azione restitutoria
L’erogazione di somme di danaro a titolo di finanziamento di una società, con la quale si prefiguri il successivo ingresso nella compagine sociale da parte del finanziatore, senza però che questo avvenga, basta ad inquadrare il negozio di finanziamento con i caratteri del mutuo [ LEGGI TUTTO ]
Qualificazione del versamento come conferimento o finanziamento del socio
Stabilire se un versamento effettuato da un socio nei confronti di una società rappresenti un conferimento oppure un finanziamento a titolo di mutuo è questione di interpretazioni della volontà delle parti.
Natura del versamento effettuato da un socio: conferimento o finanziamento a titolo di mutuo
E’ questione di interpretazione della volontà delle parti stabilire se un versamento effettuato da un socio nei confronti di una società rappresenti un conferimento oppure un finanziamento a titolo di mutuo [ LEGGI TUTTO ]
Indebita restituzione di un finanziamento soci rinunciato
E’ invalida per contrarietà a norme imperative dettate per il funzionamento delle società di capitali la pattuizione, intervenuta tra cedente e cessionario, con la quale si prevede che parte del corrispettivo dovuto per la cessione dell’intera partecipazione in una società di capitali unipersonale sia rappresentato [ LEGGI TUTTO ]
Versamenti in conto capitale del socio e diritto alla restituzione
Quando le somme versate dal socio sono destinate a sopportare i tipici costi di inizio della attività di impresa (ad esempio: adempimento delle obbligazioni nascenti dalla stipula dell’atto notarile di costituzione, apertura partita iva, [ LEGGI TUTTO ]
Finanziamenti infragruppo e prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori
I finanziamenti erogati dalla controllante ad una propria controllata, privi di giustificazione quanto alla prospettiva reddituale della società beneficiaria e volti esclusivamente a consentirne la liquidazione in bonis e ad evitarne il fallimento, nonché [ LEGGI TUTTO ]