Invalidità di delibera assembleare che esclude la restituzione integrale di finanziamenti soci
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: – un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; – una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Condizioni di applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti erogati da soci
La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l’anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. [ LEGGI TUTTO ]
Natura dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare. Responsabilità di amministratori e soci di srl per il rimborso di versamenti e finanziamenti effettuati in favore della società. Onere della prova e postergazione.
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza [ LEGGI TUTTO ]
Postergazione di finanziamenti soci di s.r.l. e onere della prova
Quando un socio chieda la restituzione di un prestito effettuato alla società, incombe sulla società debitrice l’onere di eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni cui l’art. 2467 c.c. ricollega l’effetto legale della postergazione e quindi l’inesigibilità del credito.