Quando la fotografia può essere considerata opera dell’ingegno?
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
Risarcimento del danno per la pubblicazione non autorizzata e non remunerata di fotografie altrui
Le fotografie che hanno funzione di mera cronaca di eventi sono tutelabili come fotografie semplici
Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all’uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore per le fotografie semplici.
[così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore].
Abusiva riproduzione di fotografie non artistiche in un sito internet concorrente
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la [ LEGGI TUTTO ]
Ripubblicazione online di fotografie realizzate su commissione
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea [ LEGGI TUTTO ]
Fotografie, opere dell’ingegno e diritto morale d’autore
Delle fotografie semplici, raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non [ LEGGI TUTTO ]
Diritti connessi sulla fotografie e violazione di diritti morali del fotografo
Il “carattere creativo” delle opere fotografiche richiede necessariamente un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette un messaggio ulteriore e [ LEGGI TUTTO ]
Violazione dei diritti di utilizzazione di fotografie artistiche
A norma dell’art. 88 l.a. i diritti di utilizzazione delle fotografie spettano di regola al committente, fatto comunque salvo il patto contrario. E’ idonea ad integrare il patto contrario [ LEGGI TUTTO ]
Violazione delle norme a tutela del copyright
E’ illecita e fonte di risarcimento del danno la pubblicazione di fotografie su un sito internet con usurpazione della paternità.