Trust in violazione del divieto di patto commissorio e della par condicio creditorum
Al fine di verificare se un trust violi o meno il divieto di patto commissorio occorre esaminarne l’atto istitutivo onde desumerne gli scopi e le modalità di funzionamento. Trattandosi di un’operazione ermeneutica volta a verificare la validità di un negozio, essa deve essere condotta su un piano oggettivo/funzionale, mentre viceversa non è congruente con l’indagine effettuata con un criterio soggettivo.
La funzione illecita del trust si verifica quando il trust sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale e sussiste illiceità della causa anche qualora lo strumento segregativo del patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del trust. Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l’impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all’art. 15, lettera e) della convenzione dell’Aja 1 luglio 1985.
Nullità e inefficacia dei negozi giuridici e prova della simulazione
Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna norma vieta di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli dei diritti o delle aspettative di questi ultimi. Così pure la conclusione di questi negozi non può considerarsi, di per sé, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. L’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da detti atti negoziali, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia e non della nullità (Cass. n. 23158/2014) (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha rigettato la domanda formulata da parte attrice di nullità della cessione di quote per illiceità dei motivi, ritenendo che, anche ove si trattasse di un atto di liberalità eccedente la quota disponibile, questo potrebbe essere dichiarato inefficace e non nullo).
In tema di prova della simulazione occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. Per le prime operano gli ordinari limiti in materia di prove; mentre per i secondi non opera alcuna limitazione probatoria, quindi è possibile utilizzare qualunque mezzo, comprese le presunzioni e le prove per testi.