Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per l’accertamento della corretta determinazione del prezzo delle azioni acquistate
Al fine di permettere la concessione di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. occorre vagliare la sussistenza del fumus boni iuris. L’istituto disciplinato dalla norma sopracitata ha una funzione deflattiva e di istruzione preventiva. Infatti, per accordare tale misura, si può prescindere dal requisito del periculum, ma non dal fumus. La necessaria sussistenza di quest’ultimo è utile al fine di escludere che la misura richiesta sia irrilevante; la ratio è, quindi, quella di scongiurare accertamenti tecnici preventivi meramente esplorativi.
In caso di istanza di accertamenti tecnici preventivi domandati per valutare la corretta determinazione del prezzo delle azioni cedute, il requisito del fumus non sussiste nel caso in cui il prezzo medesimo sia stato liberamente pattuito dalle parti.