Garanzia di manleva e autonomia contrattuale
L’art. 1322 c.c. se da un lato non esclude affatto la libera espressione dell’autonomia contrattuale delle parti e quindi l’approdo delle stesse alla conclusione di contratti atipici, dall’altra pone un limite nella meritevolezza degli interessi a cui i relativi accordi contrattuali sono preordinati, da valutarsi ex ante.
La valutazione circa la ricorrenza della meritevolezza degli interessi perseguiti impone quindi di procedere all’analisi dell’interesse concretamente perseguito dalle parti (i.e. della ragione pratica dell’affare), valutando l’utilità del contratto, la sua idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale, fermo restando il rispetto dei principi racchiusi nell’art. 41 Cost.
La fideiussione omnibus e la violazione della normativa antitrust
La natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust, che è volto a verificare l’esistenza di un’intesa illecita a monte da cui discende la nullità dei contratti a valle, determina la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa. L’effetto anticoncorrenziale di un’intesa restrittiva a monte si ripercuote su un contratto posto a valle stipulato anche tra due imprenditori, quali soggetti del mercato al pari dei consumatori.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia ha concluso l’istruttoria circa la conformità all’art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall’ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990. L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell’art. 1938 c.c. Ciò significa che, qualora taluno si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell’applicazione uniforme.
Pegno nel contratto di cessione di quote di s.r.l. e perdurante efficacia della garanzia fideiussoria
Qualora l’atto di cessione di quote di s.r.l. contenga la costituzione in favore del cedente di un pegno sulle partecipazioni cedute a garanzia della somma dovuta dal cessionario, con l’impegno del cedente a cancellare il pegno all’atto del pagamento, il cessionario non può adempiere all’obbligazione con una modalità diversa da quella prevista espressamente dalle parti.
Una garanzia fideiussoria prestata nell’ambito di un contratto preliminare a favore della società cessionaria conserva un’efficacia inter partes anche qualora non compaia nel successivo atto di cessione, a condizione che non consti alcun atto, contrario o incompatibile, che possa ritenersi aver avuto l’effetto di liberare il garante dalla garanzia prestata. Allo stesso modo, non può ritenersi che una garanzia personale sia implicitamente sostituita da un pegno concesso sulle partecipazioni acquistate, se la costituzione di tale garanzia reale era stata già pattuita sin dall’atto preliminare.
Interest rate swap. Legittimazione del socio e del fideiussore ad esperire l’azione di nullità. Alea bilaterale e funzione di copertura.
Il pregiudizio subito dal socio della parte contraente il negozio giuridico costituisce (non già una lesione attuale di un proprio diritto), ma un mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale. [ LEGGI TUTTO ]
Accertamento della proprietà a seguito del sequestro di quota intestata fiduciariamente e condanna del fiduciante quale fideiussore di altra società partecipata.
Il rinvio alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione stipulato dal debitore garantito (nella specie, una s.r.l. garantita dal socio unico) rende determinabile l’oggetto della fideiussione e non ne giustifica la declaratoria di nullità per indeterminatezza delle obbligazioni garantite.