La gestione extracontabile non comporta responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. se i fondi hanno avuto una destinazione inerente all’attività sociale
Nell’ambito dell’azione ex art. 2476 c.c., ai fini della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al di fuori della cassa sociale, la responsabilità dell’amministratore convenuto è esclusa se si dimostra che questi importi abbiano comunque avuto una destinazione inerente all’attività sociale e non siano stati distratti ad altri fini [ LEGGI TUTTO ]