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28 Novembre 2018

Cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal registro delle imprese per inidoneità formale del bilancio finale di liquidazione. Controllo qualificatorio del Giudice del registro

E’ ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all’art. 2492 c.c.

E’ rimessa al Giudice del registro, nell’ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all’art. 2492 c.c.

14 Marzo 2018

Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese

Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).

Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere  alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l’iscrizione.

Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d’interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.

All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.

È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

5 Maggio 2017

Recesso ad nutum del socio di S.r.l. per indeterminatezza della durata della società e decorrenza degli effetti

La dichiarazione di recesso inviata all’organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio [ LEGGI TUTTO ]

4 Luglio 2016

Giudice del registro. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata

Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 – secondo la quale l’ufficio del registro [ LEGGI TUTTO ]

30 Marzo 2016

Deposito della delibera di approvazione del bilancio di esercizio successivamente alla cancellazione della società a seguito di fusione

È legittima e deve essere iscritta nel registro delle imprese la domanda della società cancellata, presentata dopo l’iscrizione della sua cancellazione ma prima dell’iscrizione della società frutto di fusione, relativa al deposito per l’iscrizione del bilancio di esercizio. [ LEGGI TUTTO ]

17 Novembre 2015

Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società

La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo [ LEGGI TUTTO ]

24 Aprile 2015

Trasferimento all’estero della sede legale. Fallimento e giurisdizione. Giudice del registro.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, [ LEGGI TUTTO ]

20 Aprile 2015

Iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento della sede legale

In tema di iscrizioni del registro delle imprese, il sitema normativo non consente l’iscrizione di ufficio di una asserita sede effettiva in luogo di quella indicata quale sede legale della società (nella specie, il Giudice del registro ha respinto la domanda del conservatore volta a ottenere un provvedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c., del trasferimento della sede legale di una società non già sulla base una apposita delibera societaria, ma di un mero fatto ricostruito sulla base di presunzioni concernenti il luogo ove la società svolge la propria attività).

 

15 Aprile 2015

Poteri del conservatore del registro delle imprese: controllo di regolarità formale e di corrispondenza dell’atto al modello legale (controllo di tipicità).

Il conservatore del registro delle imprese non ha il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. [ LEGGI TUTTO ]

14 Dicembre 2012

Richiesta di iscrizione d’ufficio di recesso per giusta causa. Presupposti.

La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del recesso di un socio per giusta causa ex art. 2285 c.c. non può fondarsi su una generica contestazione della violazione, a carico degli altri soci, dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, ma deve essere giustificata dalla descrizione di fatti o comportamenti specifici, di natura commissiva ovvero omissiva, imputabile agli altri soci e la cui esistenza non sia in alcun modo contestata da questi [ LEGGI TUTTO ]