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Diritto al ritratto, dissenso dei coeredi e tutela cautelare: il caso “Totò”

L’art. 93, comma 3, Legge n. 633/1941 (richiamato dall’art. 96, comma 2, L.d.a. in tema di diritti relativi al ritratto) prevede che, quando le persone indicate nel secondo comma dell’art. 93 L.d.a. siano più e tra di loro vi sia dissenso, decide l’Autorità Giudiziaria circa il consenso all’esposizione del ritratto dell’ascendente, il che evidenzia come tutti i discendenti entro al quarto grado possono negare al terzo il loro consenso, cosicché il terzo potrà reputarsi legittimato all’esposizione del ritratto solo dopo l’intervento del Giudice che abbia risolto, in favore dell’esposizione, il dissenso tra i contitolari.

Non trattandosi di tutelare privative industriali ovvero i diritti autorali, non rientrando quello all’immagine neppure nel novero dei diritti connessi, la cautela inibitoria deve essere valutata ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

22 Giugno 2022

Abuso di posizione dominante e di dipendenza economica nella distribuzione di energia elettrica

La posizione dominante corrisponde alla potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e alla possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori.

L’articolo 3 della L. n. 287/1990, nel vietare l’abuso “da parte di una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, non mira a impedire la conquista di una posizione dominante (ovvero di monopolio), bensì a impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante.  Il Giudice, nell’accertamento della posizione dominante, deve andare alla ricerca della concorrenza “virtuale” (ossia di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l’area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.

Va ravvisato abuso di dipendenza economica (art. 9 L. n. 192/1998) allorché una parte sia in grado di determinare nei confronti dell’altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tramite l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o tramite l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, anche in considerazione della difficoltà, per la vittima dell’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

Crediti derivanti da licenza di marchio e competenza funzionale delle Sezione Specializzate

La competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa si determina avuto riguardo al ‘petitum’ sostanziale e alla ‘causa petendi’, dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea a incidere sui medesimi.

La domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali, pur in tema di licenza d’uso di marchio, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa.