Fideiussioni omnibus successive al 2005: onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale in capo al fideiussore
La produzione in giudizio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non fornisce di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza quando la stipulazione della garanzia fideiussoria omnibus è intervenuta successivamente al provvedimento stesso, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Pertanto, la vicenda contrattuale dà origine ad un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale la parte che intende far valere la nullità delle clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., di reviviscenza e di sopravvivenza, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. “follow on actions” – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento manca del tutto o comunque riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. Pertanto, l’inquadramento della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che l’attore sia onerato dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
La legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme, segnatamente l’art. 2, a tutela della libertà di concorrenza, aventi come destinatario qualunque soggetto del mercato che abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata. In tale prospettiva chiunque, a prescindere dalla qualità rivestita, può ritenersi vittima dell’illecito anticoncorrenziale e far valere quindi la nullità del contratto.
Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria l’idoneità della notizia diffusa a determinare discredito per il concorrente
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell’imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all’offesa ricevuta.
Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Non costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. lo specifico e reale interesse delle parti quando non è diretto all’esclusione dal mercato dal concorrente ma è sorretta da una precisa giustificazione oggettiva, commerciale, che non si pone in contrasto con la struttura concorrenziale del mercato
L’art. 2598, n. 3, c.c. costituisce una fattispecie generale della correttezza professionale, rispetto alla quale si individuano figure specifiche quali le comunicazioni ingannevoli, le manovre sui prezzi, la violazione di norme di diritto pubblico, lo storno dei dipendenti, la concorrenza parassitaria, il boicottaggio, la violazione di zone di esclusiva.
Subappalto: certificazioni, illecito concorrenziale e competenza territoriale
Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede il possesso di certificazioni e requisiti di qualificazione per la partecipazione a suddetti contratti: difettando nella parte attrice tale necessaria abilitazione, non è configurabile alcun esproprio di attività da parte dei convenuti. [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale per storno di dipendenti
Anche se la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non è esclusa la predicabilità dell’illecito concorrenziale quando [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale per falsa comunicazione della titolarità di diritti di esclusiva su disegni tecnici
È professionalmente scorretta e costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. la falsa comunicazione al mercato della titolarità di diritti di esclusiva su disegni tecnici, tale da generare l’interruzione della fornitura da parte del terzista [ LEGGI TUTTO ]
Tutela del marchio celebre tra codice della proprietà industriale e concorrenza sleale
Ai sensi degli artt. 12, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) del Codice della proprietà industriale, la protezione del marchio celebre prescinde dal settore merceologico nel quale il marchio è stato utilizzato.