Sulla legittimazione dell’ex socio ad impugnare la delibera assembleare di s.r.l.
In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
La perdita della qualità di socio non vale, quindi, a determinare il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera dell’assemblea dei soci che si assume invalida e da cui la perdita dello status di socio sia derivata e tale legittimazione si estende anche all’impugnazione contestuale di deliberazioni antecedenti relative all’approvazione di bilanci precedenti affetti da vizi tali da incidere anche sulla situazione patrimoniale che ha evidenziato l’integrale perdita del capitale sociale della società.
Competenza territoriale del tribunale e legittimazione di singoli soci o terzi a proporre un’azione di responsabilità ex 2043 e 2476, co. 6, c.c. nei confronti dei cessati di amministratori di s.r.l. fallita
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di S.r.l.: la società come litisconsorte necessaria
In materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l’articolo 2476, comma 3, c.c. sancisce una legittimazione straordinaria del singolo socio a proporre azione di responsabilità verso i membri dell’organo amministrativo. Detta legittimazione è accordata nell’interesse della società, sicché è necessaria la compartecipazione attiva di quest’ultima al giudizio in qualità di titolare del credito risarcitorio.
Deve ritenersi pertanto ammissibile una attività difensiva svolta dalla curatela speciale, anche con riferimento alle eventuali posizioni antagonistiche assunte con riferimento alle domande ed eccezioni svolte dagli attori.