Sottrazione illegittima di informazioni aziendali riservate relative a società specializzate in produzione e vendita di accessori per veicoli
Il negativo accertamento della responsabilità ex artt. 98 e 99 CPI non esclude, di per sé, in astratto, la configurabilità del diverso illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., per violazione dei principi di correttezza professionale, e, segnatamente, di quello di concorrenza sleale da sviamento di clientela mediante utilizzo di informazioni aziendali riservate. Tuttavia, occorre, a tal fine, la prova adeguata che i dati aziendali riservati siano stati, non soltanto estratti, ma anche e, soprattutto, trasferiti nel processo organizzativo ed imprenditoriale della concorrente, e che di essi sia stato fatto indebito uso per sviare o, quantomeno, tentare di sviare la clientela dell’ex datore di lavoro, attraverso un’attività concorrenziale connotata da metodologie scorrette ed attuata in modo sistematico, col deliberato proposito di trarne vantaggio in danno dell’altrui azienda. Infatti, non costituisce, di per sé, concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di un’impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima.